Risolto il dubbio di un contribuente circa l'esonero dall'apposizione del visto di conformità, in relazione al proprio modello REDDITI PF 2019.
Si tratta di un socio di una società di persone, che riceve un credito dalla propria società - virtuosa sul fronte Isa - da indicare nel quadro RH del proprio modello REDDITI PF 2019. L'istante chiede di conoscere se sia tenuto ad apporre su quest'ultimo il visto di conformità qualora intenda compensare l'eccedenza IRPEF 2018.
A suo avviso l’obbligo non è dovuto, trattandosi dell’unico dato “aggiunto” nella propria dichiarazione dei redditi e relativo alla quota del credito trasferitagli dalla società partecipata, che ha un livello di affidabilità fiscale conseguente all'applicazione degli ISA tale da beneficiare dell'esonero di cui all'articolo 9-bis, comma 11, lett. a), del Dl n. 50/2017.
Nella risposta ad interpello n. 411 dell’11 ottobre 2019 l’Agenzia delle Entrate non condivide la soluzione prospettata dal contribuente.
L’Agenzia, infatti, nota che il reddito dichiarato dal socio è solo quello proveniente dalla società. Pertanto, la fattispecie analizzata viene portata al di fuori della norma relativa agli indici sintetici di affidabilità fiscale a cui l’istante rimanda, per essere riposizionata nell’ambito della predisposizione della dichiarazione.
Secondo l’Agenzia, infatti, il visto di conformità non è apposto su singole voci della dichiarazione, ma in relazione alla totalità dei dati esposti nel modello dal quale emerge il credito che si intende utilizzare in compensazione "orizzontale" oltre le soglie normativamente fissate.
Di conseguenza, se successivamente allo scomputo delle ritenute dalle imposte dovute dal singolo socio si determina un’eccedenza di IRPEF a credito, qualora la stessa sia utilizzata in compensazione “orizzontale” per un importo superiore a 5.000 euro annui, il socio è tenuto ad apporre il visto di conformità sulla propria dichiarazione (modello REDDITI PF).
Ciò a prescindere dal fatto che la società, l'associazione o l'impresa non sia tenuta all’apposizione del visto di conformità in relazione alla propria dichiarazione (modello REDDITI SP) poiché beneficia dell’esonero in base al regime premiale ISA.
Dunque, per l’Agenzia, il socio è sempre tenuto a richiedere il visto di conformità per effettuare la compensazione del credito trasferitogli dalla società virtuosa, anche se la compagine sociale – proprio per il punteggio raggiunto (nel caso di specie pari a 8,56) – non è tenuta a tale obbligo, in relazione alla propria dichiarazione dei redditi.
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