Il Consiglio di Stato, con parere 1939/2017, ha espresso il suo via libera allo schema di decreto ministeriale recante le modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, in vista della realizzazione del “polo unico delle visite fiscali” introdotto dalla riforma Madia (artt. 18 e 22 del Decreto legislativo n. 75/2017).
Il “nuovo polo unico” è entrato in vigore il primo settembre; per la sua completa attuazione si attende, però, il decreto interministeriale della Funzione pubblica e del Lavoro, che elencherà le modalità di esecuzione della normativa. La firma finale sul provvedimento è attesa nei prossimi giorni, senza grosse modifiche al testo.
Il CdS, nell'esaminare i 10 articoli dello schema di decreto legge, ha espresso il proprio parere favorevole con alcune osservazioni che riguardano, nello specifico, l'armonizzazione delle fasce orarie di reperibilità, tra pubblico e privato, entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e il discorso legato alla privacy.
Una prima osservazione è quella che evidenzia come il provvedimento lasci immutata la differenziazione sulle fasce orarie di reperibilità, con il rischio che ciò potrebbe essere ritenuto non conforme alla legge delega che parlava, invece, di armonizzazione tra pubblico e privato.
Il nuovo schema di decreto all'articolo 3, infatti, disciplina solo l'orario previsto per i dipendenti pubblici (dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18) senza agire su quello del settore privato (10-12 e 17-19), lasciando intatta la differenza tra le sette ore per la P.A contro le quattro dei privati,
La differenza tra i due settori resta immutata e il Ministero la motiva sostenendo che “l'armonizzazione avrebbe comportato una riduzione delle fasce orarie per i dipendenti pubblici e, quindi, una minore incisività”.
Il Consiglio di Stato, invece, invita - con le modalità ritenute più opportune - a raggiungere un livellamento della disciplina delle fasce orarie per le visite fiscali, che in base alla nuova disciplina potranno essere disposte dall’Inps. E' richiesta, così, un'integrazione dell'articolo 3 del decreto.
Un'altra osservazione resa nel parere n. 1939/2017 è quella che riguarda l'aspetto della privacy dei lavoratori.
Le novità previste in materia prevedono che le comunicazioni tra lavoratore, datore di lavoro ed Inps dovranno avvenire "per il tramite di specifici canali telematici e con modalità, stabilite dall'Inps, idonee a garantire la riservatezza dei soggetti sottoposti a visita fiscale ai sensi del Codice della privacy". L'auspicio è che, vista la delicatezza dei dati sanitari, venga sempre acquisito in via preventiva il parere del Garante della Privacy, anche se questo passaggio non è esplicitamente previsto dalla normativa di delega.
Riguardo, infine, alla possibilità di rettificare un certificato medico nel caso in cui il lavoratore riprenda l'attività lavorativa in anticipo rispetto a quanto previsto dalla prognosi originaria, il Consiglio di Stato pone l'attenzione sul termine “rettificare”, che di per se significa correggere un errore. Di fatto, l'errore potrebbe non esserci stato, in quanto la malattia potrebbe aver avuto semplicemente un decorso diverso.
Il Consiglio suggerisce in questo caso di poter rivolgersi anche ad un medico diverso rispetto a quello che ha rilasciato il certificato, per evitare “un aggravio procedimentale che potrebbe ritardare l'anticipato rientro dei dipendenti”.
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