Il padre a cui la ex moglie ostacola la visita dei figli, non può, solo per questo – per indurla a cambiare atteggiamento – sospendere arbitrariamente il versamento dell’assegno di mantenimento, in favore del coniuge e dei figli medesimi.
Più specificamente, tra l’obbligo del coniuge separato di consentire la visita dei figli all’ex marito, e l’obbligo di quest’ultimo di corrispondere l’assegno di mantenimento, non vi è alcun sinallagma. Di talché è arbitraria, e non idonea a far venire meno il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la sospensione dell’assegno adottata unilateralmente, quale strumento di coazione indiretta per indurre l’ex coniuge al rispetto degli impegni concernenti la frequentazione dei figli.
E’ questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione, sesta sezione civile, confermando la condanna di un uomo per aver fatto mancare, rispettivamente alla moglie ed alle due figlie, i mezzi di sussistenza per un determinato periodo.
La Corte Suprema – con ordinanza n. 21688 del 19 settembre 2017 - respinge in proposito la censura del padre ricorrente, il quale sosteneva di non essere venuto meno all’obbligo di pagamento dell’assegno, bensì di essersi limitato a sospendere il proprio adempimento “nel vano tentativo di indurre l’allora coniuge a non impedirgli di frequentare e vedere le sue figlie”.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".