Violenza sessuale anche senza querela, se collegata a reati procedibili d’ufficio

Pubblicato il 12 marzo 2015 Il reato di violenza sessuale è perseguibile anche in assenza di querela, se presenta un collegamento rilevante con ulteriori reati procedibili d’ufficio.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, terza sezione penale, con sentenza n. 10217 depositata il 11 marzo 2015, con cui ha annullato il provvedimento del Gup di non luogo a procedere nei confronti dell’imputato, relativamente al reato di violenza sessuale, ritenuto improcedibile in assenza di querela.

Veniva invece disposto il rinvio a giudizio per gli ulteriori due reati contestati, ovvero, quello di maltrattamenti in famiglia e di violenza privata.

In accoglimento delle cesure di parte civile ricorrente, la Cassazione ha precisato in proposito come l’art. 609 septies c.p., dopo aver fissato la regola generale circa la perseguibilità a querela dei reati sessuali, ne ha tuttavia ammesso la procedibilità d’ufficio, nel caso siano connessi ad altri delitti, al pari procedibili d’ufficio.

Ha poi puntualizzato come la connessione di cui all’art. 609 septies non debba essere intesa solo in senso processuale ma anche materiale, ovvero, quando l’indagine sul reato perseguibile d’ufficio, comporti necessariamente l’accertamento di quello punibile a querela, in quanto siano investigati fatti commessi l’uno in occasione dell’altro.

Alla luce di ciò, ricorrono nel caso di specie – a detta della Corte - le condizioni minime individuate dalla legge per la procedibilità d’ufficio del reato di violenza sessuale, posto che i fatti integranti detta fattispecie e quelli integranti i reati di maltrattamenti in famiglia e violenza privata, appaiono intimamente integrati tra di loro, di modo che non possa investigarsi sugli uni, senza svelare gli altri.
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