Violazioni delle disposizioni in materia di controlli a distanza e indagini sulle opinioni dei lavoratori

Pubblicato il 05 settembre 2018

Il D.Lgs. n. 101/2018 di adeguamento del nostro Codice Privacy al Regolamento UE 2016/679, ha sostituito l’art. 171 del D.Lgs. n. 196/2003, lasciando però inalterata la fattispecie penale prevista.

Alla luce di quanto sopra, la violazione delle disposizioni di cui:

continua ad essere punita con la sanzione di cui all’art. 38 dello Statuto dei Lavoratori; pertanto, salvo che il fatto non costituisca più un grave reato, i rei saranno ancora puniti con l'ammenda da € 154 ad € 1549 o l’arresto da 15 giorni ad un anno.

Si rammenta che nel caso di specie è ammessa la prescrizione ex art. 15, D.Lgs. 124/2004.

Nei casi più gravi, invece, le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate congiuntamente; inoltre quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Masaf: aiuti alle imprese di pesca per il fermo obbligatorio 2023

04/04/2025

Cessione di terreno da privato: soggettività IVA se l'attività è economica

03/04/2025

Incentivi contributivi a tempo e in scadenza: 3 su 10 sono operativi

03/04/2025

Corte UE, rimozione dal registro IVA. Principi

03/04/2025

Diritto di superficie su terreni agricoli, nuova aliquota al 9% per gli atti costitutivi

03/04/2025

ISEE 2025 e nuovo modello DSU, le istruzioni Inps

03/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy