Vigile inerte di fronte a rissa? Condannato per omissione di atti d’ufficio

Pubblicato il 07 settembre 2019

La Cassazione ha confermato la condanna penale disposta nei confronti di un agente della Polizia municipale per i reati di cui agli articoli 328 e 586 cod. pen, ovvero per rifiuto di atti d’ufficio e morte o lesioni come conseguenza di altro delitto.

Lo stesso era stato accusato in quanto, dopo essere stato chiamato a dirimere un contrasto tra vicini di casa che riguardava il posizionamento dei confini delle rispettive proprietà, non aveva impedito l'evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire in ragione della posizione di garanzia a lui facente capo in qualità di agente di polizia giudiziaria in servizio e di agente di pubblica sicurezza permanente.

A seguito della lite, infatti, era derivata una rissa e, addirittura, la morte di uno dei contendenti e diverse lesioni in capo agli altri soggetti coinvolti.

Inoltre, anche successivamente al fatto, aveva omesso di arrestare l'autore del crimine o, quantomeno, di porsi al suo inseguimento allo scopo di assicurare il corpo del reato, rifiutando un atto del suo ufficio che doveva essere compiuto senza ritardo per ragioni di giustizia e di sicurezza pubblica.

Posizione di garanzia pubblica in capo all'agente di Polizia municipale

Nel testo della decisione dei giudici di legittimità - sentenza n. 37312 del 6 settembre 2019 - è stato riconosciuto che l'imputato era intervenuto nella sua qualità di appartenente alla Polizia municipale in servizio nel territorio dell'ente di appartenenza, tanto che si era presentato in divisa e armato, mentre svolgeva il suo regolare turno di lavoro.

La circostanza che si fosse recato sul posto su richiesta di parte e a causa di una diatriba in corso non escludeva, alla luce di quanto esposto, che egli dovesse anche garantire la sicurezza pubblica.

Era, quindi, da ritenere corretta l'affermazione della Corte territoriale in ordine alla sussistenza del delitto di omissione di atti di ufficio, consistito, nella specie, nel fatto di non essersi in alcun modo attivato per impedire l'evento, ossia che la contesa sui confini sfociasse nell'uccisione di una delle parti e nel ferimento di altre persone.

Con riferimento, poi, alla seconda fattispecie di omissione di atti di ufficio, è stato riconosciuto che l'imputato fosse tenuto a raccogliere le prove e a svolgere tutte quelle attività di identificazione, accertamento ed indagine che conseguono alla commissione di reati, compreso procedere all'arresto dell’autore del delitto. Tutte attività che, per contro, egli non aveva compiuto.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

IRAP 2025: scadenza, novità e soggetti obbligati

24/04/2025

Decreto bollette, ok del Senato. Novità per le auto aziendali

24/04/2025

Bonus colonnine domestiche, nuova finestra per il contributo su spese 2024

24/04/2025

Reperibilità notturna in sede: è orario di lavoro e va retribuita adeguatamente

24/04/2025

Nuove soglie dimensionali per i bilanci 2024

24/04/2025

Acconti IRPEF 2025, in Gazzetta Ufficiale il decreto correttivo

24/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy