La Cassazione ha definitivamente confermato la condanna al risarcimento impartita alla CONSOB, per i danni subiti da alcuni risparmiatori in conseguenza delle irregolari operazioni finanziarie poste in essere da una società di intermediazione, una Spa.
Alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa era stato contestato di aver contribuito alla produzione dei danni a causa del suo comportamento omissivo e negligente in relazione agli obblighi di vigilanza e di controllo istituzionalmente ad essa pertinenti, nonché per avere, sebbene a conoscenza di numerose informative relative alle irregolarità commesse dalla società, autorizzato la stessa all'esercizio della intermediazione immobiliare.
Con sentenza n. 22164 del 5 settembre 2019, la Suprema corte ha respinto sia il ricorso della CONSOB sia quello presentato dagli investitori che si erano visti accogliere solo in parte le istanze risarcitorie azionate davanti all’autorità giudiziaria.
Tra le altre statuizioni, la Corte d’appello aveva ritenuto che le condotte ascritte alla CONSOB e le condotte tenute dagli amministratori della Spa fossero cause concorrenti del fatto dannoso, ovvero della perdita dei risparmi, affermando anche la sussistenza di una responsabilità solidale tra le due convenute ex art. 2055 c.c.
In considerazione di ciò, aveva ritenuto che potesse estendersi alla CONSOB, ai sensi dell'articolo 1310 c.c., l'efficacia dell'atto interruttivo della prescrizione, decorrente dalla data di fallimento della società di intermediazione, in base al termine di cinque anni di cui all'art. 2947, primo comma, c.c. assumendo che, per contro, non poteva operare il termine prescrizionale più lungo derivante da reato in quanto esso presupponeva un’identità e concomitanza tra gli elementi, oggettivo e soggettivo, dell'illecito civile e dell'illecito penale, che, nella specie, non era ravvisabile.
Con riferimento alla responsabilità della CONSOB, i giudici di merito ne avevano ravvisato la sussistenza:
Conclusioni, queste, che la Suprema corte ha reso definitive, con il rigetto sia del ricorso principale, che di quello incidentale, con compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.
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