L’art. 23, D.Lgs. n. 151/2015, ha modificato l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, relativo al controllo a distanza dei lavoratori.
La nuova formulazione della norma prevede, tra le altre cose, che l’accordo o l’autorizzazione non siano necessari in caso di utilizzo di strumenti messi a disposizione del lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e di strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
Tuttavia, nel caso in cui in cui gli strumenti vengano modificati, anche aggiungendo software di localizzazione o altre applicazioni, idonei a permettere il controllo del lavoratore, le modifiche diventano lecite solo se giustificate da esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, nonché previo accordo sindacale o autorizzazione ministeriale.
Inoltre, è di fondamentale importanza tener presente che, dal 24 settembre 2015, i datori di lavoro possono utilizzare a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro – compresi fini disciplinari - le informazioni legalmente raccolte con:
purché sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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