Il nuovo art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, come modificato dal D.Lgs. n. 151/2015, prevede che in mancanza di accordo con le RSU/RSA, gli impianti e gli strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, possono essere installati previa autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro.
Tuttavia, in caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più DTL, l’autorizzazione va rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Stante quanto sopra, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, con nota prot. n. 3500 del 22 febbraio 2016, ha comunicato che, nelle more dell’avvio operativo dell’Ispettorato del Lavoro, la competenza in materia è attualmente assegnata alla Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali.
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