Videoforum 2018. L’Agenzia interviene su Manovra e altre novità

Pubblicato il 25 gennaio 2018

Nel consueto appuntamento annuale del Videoforum organizzato dal quotidiano Italia Oggi, l’intervento dell’Agenzia delle Entrate è servito per chiarire alcuni aspetti riguardanti la Manovra di fine anno e altre novità fiscali entrate in vigore di recente.

Bonus verde

Tra i vari argomenti trattati, il cosiddetto “Bonus Verde”. L’Agenzia ha specificato che, come si legge nella relazione alla Manovra, si deve trattare di interventi di natura straordinaria e sono agevolate solo le opere che riguardano l’intero giardino o area interessata.

Pertanto, i soggetti Irpef potranno beneficiare della detrazione del 36% per l’acquisto e collocamento di piante in vasi non fissi (dunque mobili), solo se ciò rientra in un più ampio intervento di sistemazione a verde di un immobile residenziale.

Beneficiano della detrazione tutti coloro che sono in possesso dell'unità immobiliare in qualità di proprietari e titolari di altri diritti reali, oltre che coloro che detengono l'unità abitativa con un titolo idoneo.

La detrazione Irpef è fruibile nella percentuale del 36% delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 5 mila euro per unità immobiliare ad uso abitativo, senza che vi sia collegata alcuna ristrutturazione edilizia. Il 36% (quindi l'ammontare massimo di 1.800 euro) deve essere spalmato in dieci quote annuali di pari importo (180 annui) a partire dall'anno di sostenimento e nei nove successivi.

Bonus mobili

L’Agenzia ha risposto ad uno specifico quesito riguardante anche il “Bonus Mobili”, come riproposto dal legislatore nella legge di Bilancio 2018 (lett. b), comma 3, art. 1 Legge n. 205/2017). Al riguardo, ha precisato che per fruire della detrazione Irpef per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio devono essere iniziati nel 2017 o nel 2018.

Il beneficio è, dunque, limitato agli acquisti eseguiti nel corso del 2018, se in connessione a lavori di recupero del patrimonio edilizio iniziati nel 2017 o nel 2018, con la conseguenza che la detrazione - nella misura stabilita del 50% - calcolata su un ammontare massimo di 10 mila euro, deve risultare al netto di eventuali spese di questo tipo sostenute nel 2017.

Inoltre, le spese per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici nuovi di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) sono detraibili, in questa modalità, a prescindere dall'ammontare delle spese sostenute per la ristrutturazione e dalla modalità di pagamento e non è necessario che i mobili e gli elettrodomestici facciano parte della zona ristrutturata.

Super ammortamento esteso agli autocarri

Nel 2018, il super-ammortamento del 130% per imprese e professionisti è esteso anche all’acquisto di autocarri. L’articolo 1, comma 29, della Legge 205/2017 esclude solo i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, del Tuir (che non ricomprende gli autocarri).

Pertanto, ai fini Ires, Irpef e non per l’Irap, dal reddito d’impresa o da quello di lavoro autonomo è possibile dedurre, considerando un costo fiscale maggiorato del 30%, gli ammortamenti (o i canoni di leasing) degli investimenti effettuati nel 2018 (o entro il 30 giugno 2019, con ordine accettato dal venditore e pagamento di acconti almeno del 20%, entro il 31 dicembre 2018) in beni materiali strumentali nuovi, inclusi gli autocarri ed escluse le autovetture, anche se strumentali all’attività. La condizione ribadita dalle Entrate, affinché anche gli autocarri possano fruire del super-ammortamento, è che i beni in questione siano inerenti all’attività svolta.

Sempre in tema di Super e iperammortamento, l’Agenzia ha specificato, che questi ultimi sono cumulabili con altre agevolazioni a sostegno dello stesso bene (a meno che questi altri incentivi non prevedano espresse clausole di incumulabilità), come il credito d’imposta per R&S o quello per gli investimenti al Sud. Il tutto, però, ad una condizione: l’importo risultante dal cumulo non potrà essere superiore al costo per l’investimento.

Dichiarazione integrativa a favore senza sanzioni

Spazio anche all’integrativa a favore del contribuente nel caso del ravvedimento operoso.

Nel momento in cui il contribuente si appresta a presentare la dichiarazione integrativa, in occasione del ravvedimento operoso, deve corrispondere, oltre ad imposte e interessi legali, anche le sanzioni ridotte (per esempio, quelle da dichiarazione infedele o da ritardato versamento).

Ma, nel caso in cui ci si trovi di fronte ad una dichiarativa a favore del contribuente – secondo la precisazione dell’Agenzia delle Entrate – non è necessario pagare, in occasione della stessa, la sanzione da 250 euro ridotta, da dichiarazione inesatta ex articolo 8 del DLgs. 471/97.

Ciò, in quanto non risulta integrata neanche la fattispecie della dichiarazione irregolare, di cui appunto all’articolo 8, primo comma, del Decreto legislativo 471/1997.

Così, nella risposta n. 9, l’Agenzia espressamente afferma che: “si conferma che la presentazione della dichiarazione integrativa a favore del contribuente non è soggetta ad alcuna sanzione”.

Altre specificazioni

Riguardo alle oggettive difficoltà segnalate dai contribuenti nella compilazione del nuovo modello DA 2000/17 da utilizzare per la richiesta di accesso alla cosiddetta rottamazione bis, l’Agenzia ha specificato che per rottamare sia carichi del periodo 2000-2016 sia carichi del 2017 è necessario un solo modello DA 2000/17.

La differenza nel numero massimo delle rate concedibili e nella scadenza di versamento delle stesse, prevista per la definizione agevolata dei ruoli affidati alla riscossione nei due distinti ambiti temporali, può essere gestita all'interno dell'unico riquadro previsto nel nuovo modello DA 2000/17.

Relativamente al quesito posto in tema di regime di cassa, è stato precisato che per il passaggio, a partire dall'inizio del 2017, dalla contabilità ordinaria a quella semplificata o viceversa, al fine di entrare o di evitare il nuovo regime di cassa, l’opzione è vincolante almeno per un triennio e non per un solo periodo d’imposta.

Invece, per la rivalutazione del valore dei terreni, è possibile effettuare la cessione, considerando il valore del costo rivalutato, anche prima dell’asseverazione della perizia di stima, a patto che la perizia sia stata redatta prima del rogito notarile.

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