Video di deposizione alla Polizia su youtube, violata la privacy?

Pubblicato il 20 febbraio 2019

La pubblicazione su "youtube" di un video contenente la deposizione resa da un cittadino alla Polizia può costituire un trattamento di dati personali a scopi giornalistici e, in quanto tale, essere esente dall'applicazione della normativa Ue sui dati personali.

Spetta al giudice nazionale verificare se detta pubblicazione abbia quale unica finalità la divulgazione al pubblico di informazioni, opinioni o idee.

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione di alcune disposizioni della direttiva 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

In primo luogo, ha confermato che la registrazione video di taluni agenti di polizia all’interno di un commissariato, durante la raccolta di una deposizione, e la pubblicazione del video così registrato su un sito Internet dove gli utenti possono inviare, visionare e condividere contenuti video, rientrano nell’ambito di applicazione di detta direttiva, ai sensi dell'articolo 3 della medesima.

Trattamento a scopi giornalistici, esenzioni e deroghe

A seguire, ha anche precisato che circostanze di fatto come quelle appena illustrate, per come oggetto del procedimento principale, possono costituire un trattamento di dati personali esclusivamente a scopi giornalistici, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva, sempre che da tale video risulti che detta registrazione e detta pubblicazione abbiano quale unica finalità la divulgazione al pubblico di informazioni, opinioni o idee, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Si rammenta che quest'ultimo articolo 9 prevede, per il trattamento di dati personali effettuato esclusivamente a scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria, possibili esenzioni o deroghe alle disposizioni sul trattamento dei dati, qualora queste si rivelino necessarie per conciliare il diritto alla vita privata con le norme sulla libertà d'espressione.

Caso all'esame della Corte di giustizia

I giudici europei – con sentenza del 14 febbraio 2019, pubblicata con riferimento alla causa C-345/2017 – si sono pronunciati con riferimento una domanda di pronuncia pregiudiziale sollevata nell'ambito di una controversia tra un cittadino europeo e l'Agenzia nazionale per la protezione dei dati della Lettonia.

La controversia era stata attivata dall'uomo, al fine di ottenere la dichiarazione di illegittimità della decisione presa dalla predetta Agenzia, secondo la quale lo stesso, avendo pubblicato, su youtube, un video, da lui stesso registrato, della raccolta della sua deposizione all’interno dei locali del commissariato della polizia nazionale nell’ambito di un procedimento per illecito amministrativo, avrebbe violato la legislazione nazionale.

Verifica del giudice nazionale

La Corte di giustizia, dopo aver enunciato i principi sopra ricordati ha, altresì, precisato come spetti al giudice del rinvio stabilire se dal video in questione appaia che la registrazione e la pubblicazione del medesimo avessero, nella specie, quale unica finalità, la divulgazione al pubblico di informazioni, opinioni o idee.

Così, qualora emerga che la registrazione e la pubblicazione del video avevano detta unica finalità, il giudice del rinvio sarà anche tenuto a valutare se le esenzioni e le deroghe di cui all’articolo 9 della direttiva 95/46 risultino necessarie per conciliare il diritto alla vita privata con le norme che disciplinano la libertà di espressione, e se tali esenzioni e deroghe operino nei limiti dello stretto indispensabile.

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