Arriva dalla conversione in legge del cd. decreto proroghe fiscali la soluzione all’impasse sui termini di scadenza dei primi adempimenti previdenziali previsti per i collaboratori coordinati e continuativi sportivi di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.
La soluzione adottata nel testo, emendato, del disegno di legge di conversione in legge del decreto proroghe fiscali (approvato in prima lettura dall'Aula del Senato nella seduta del 16 novembre 2023),però, pur con la lodevole intenzione di agevolare l’operato dei tanti committenti impegnati a far fronte agli obblighi di legge in tempi molto ristretti, si presenta solo parziale.
L'INPS è intervenuto al riguardo con il messaggio n. 4012 del 14 novembre 2023.
Di cosa si tratta? Vediamolo di seguito.
L’articolo 28 della riforma del lavoro sportivo (D.Lgs. n. n. 36/2021, come da ultimo modificato dal cd. decreto correttivo bis, D.Lgs. n. 120/2023) disciplina il rapporto di lavoro nell’area del dilettantismo, che si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, al ricorrere di tutti i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:
L’Ispettorato nazionale del lavoro ha avuto modo di sottolineare, in un passaggio della citata circolare n. 2/2023, che i requisiti in parola “congiuntamente, sono sufficienti a dare luogo alla presunzione di lavoro autonomo tant’è che, anche in ragione della specialità del rapporto di lavoro sportivo, non è applicabile la disciplina in materia di etero-organizzazione prevista dall’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015”.
Sempre l’articolo 28 della riforma del lavoro sportivo (in particolare, l'ultimo periodo del comma 5) dispone che gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative in questione, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre 2023.
L’INPS, con la tardiva circolare n. 88 del 31 ottobre 2023, ha concesso più tempo ai committenti che erogano i compensi, obbligati, a decorrere dal 1° luglio 2023, a versare la contribuzione presso la Gestione separata INPS e al conseguenziale invio delle denunce individuali Uniemens.
I versamenti dei contributi dovuti per i compensi erogati nei mesi da luglio a settembre 2023, ha comunicato l’Istituto, possono essere effettuati entro il 16 dicembre 2023 e i relativi adempimenti assolti entro il 31 dicembre 2023.
Tale calendario è applicabile anche alle collaborazioni coordinate e continuative con attività di carattere amministrativo-gestionale, a cui si applica, per espressa previsione di legge, la disciplina previdenziale prevista per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (in particolare, articolo 35, commi 2, 6, 7, 8-bis e 8-ter).
E, sempre per espressa previsione di legge, esclusivamente per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (la stessa possibilità non è infatti prevista per le co.co.co amministrative-gestionali), gli adempimenti previdenziali possono essere assolti dai committenti direttamente oppure tramite intermediario anche mediante Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (articolo 35, comma 8-quinquies, D.Lgs n. 36/2021).
Da quanto detto sopra emerge che committenti e intermediari sono tenuti ad osservare le scadenze ordinarie già dai compensi erogati nel mese di ottobre 2023 (versamento entro il 16 novembre 2023 e denuncia entro il 30 novembre 2023), con notevoli disagi pratici, considerando la pubblicazione tardiva delle istruzioni Inps.
La Commissione Finanze e tesoro del Senato, a cui è stato assegnato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali, ha approvato, nel corso della seduta del 7 novembre 2023, un emendamento che modifica periodo e termini dei summenzionati adempimenti.
Il testo emendato è stato approvato dall'Aula del Senato nella seduta del 16 novembre 2023 e passa ora all'esame della Camera.
Introducendo nell’articolato del decreto proroghe fiscali il nuovo articolo 10-bis, il testo del ddl approvato novella l'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, della riforma del lavoro sportivo, prevedendo:
Pertanto, salvo ulteriori modifiche nel corso dell’iter parlamentare del decreto proroghe fiscali, il legislatore consente che i versamenti dei contributi dovuti per i compensi erogati, relativamente alle collaborazioni coordinate e continuative nell'area del dilettantismo, nei mesi da luglio a ottobre 2023 siano utilmente effettuati entro 30 novembre 2023.
Una soluzione che, pur venendo incontro alle difficoltà gestionali degli operatori, rischia evidentemente di rimescolare nuovamente le carte, creando nuove incertezze operative.
È notizia del 14 novembre 2023 dello slittamento al 30 novembre 2023 del versamento della contribuzione INPS presso la Gestione separata per i compensi erogati a ottobre 2023.
La comunicazione è giunta con il messaggio n. 4012 del 14 novembre 2023, che integra la circolare n. 88 del 31 ottobre 2023.
Più specificatamente, l'INPS, in vista della proroga in arrivo e forte del parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, comunica che per i seguenti lavoratori, per i quali è previsto l’obbligo di versamento presso la Gestione separata:
il versamento della contribuzione per i compensi effettivamente erogati nel periodo di competenza di “ottobre 2023” può essere effettuato entro il 30 novembre 2023 (in luogo del termine ordinario del 16 novembre 2023), contestualmente alla trasmissione dei flussi Uniemens.
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