Nel rispondere ai numerosi quesiti pervenuti circa le modifiche in materia di termini per il versamento annuale dell'Iva apportate dal Decreto legge n. 193/2016, l'Agenzia delle Entrate ha emanato la risoluzione n. 73/E, in data 20 giugno 2017.
I dubbi sollevati dagli operatori erano sorti a seguito del fatto che il decreto cosiddetto “Collegato fiscale” ha modificato gli articoli 6 e 7 del Dpr n. 542/1999, relativi al termine per il versamento del saldo Iva, disponendo ora quanto segue:
- "la differenza tra l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale e l'ammontare delle somme già versate mensilmente è versata entro il 16 marzo di ciascun anno ovvero entro il termine previsto dall'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al Dpr n. 435/2001, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data";
- "i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a lire 600 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni, ovvero lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività, possono optare, per: il versamento dell'imposta dovuta entro il 16 di marzo di ciascun anno, ovvero entro il termine previsto dall'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al Dpr n. 435/2001, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0.40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data”.
Sul tema sono però sorti alcuni dubbi, circa la possibilità di continuare ad applicare le indicazioni in materia di termini di versamento Iva, rese in via amministrativa sulla base delle norme previgenti.
L'Agenzia si esprime al riguardo nella risoluzione n. 73/E/2017, fornendo i seguenti chiarimenti:
- anche i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono avvalersi del differimento al 30 giugno del versamento del saldo Iva, ossia al giorno fissato per il versamento delle imposte da parte delle persone fisiche e ditte individuali, il cui esercizio d'imposta coincide con l'anno solare;
- la specifica maggiorazione dello 0,40% prevista per ogni mese o frazione di mese tra il 16 marzo e il 30 giugno si applica solo sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24;
- anche chi si avvale del differimento del pagamento Iva al 30 giugno, maggiorando quanto dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese tra il 16 marzo e il 30 giugno, può rateizzare l'importo dovuto a partire da quest'ultima data;
- in caso di rateizzazione del saldo Iva a decorrere dal 30 giugno, è possibile compensare il debito con i crediti delle imposte emergenti dalla dichiarazione annuale dei redditi, e rateizzare ciò che residua dopo la compensazione;
- il versamento del saldo Iva può essere ulteriormente differito al 30 luglio (quest'anno al 31 luglio, essendo il 30 domenica), applicando sulla somma dovuta al 30 giugno, al netto di eventuali compensazioni, un'altra maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi corrispettivi.
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