L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) fornisce indicazioni per attuare quanto disposto con l’art. 3 del protocollo sottoscritto con l’INPS il 21 febbraio 2017 che prevede l’istituzione di una Commissione centrale e di Commissioni regionali di programmazione dell’attività di vigilanza.
Con la nota protocollo n. 120 del 13 aprile 2017 l’Ispettorato effettua anche precisazioni circa la verbalizzazione degli accertamenti.
Per quanto riguarda le Commissioni regionali viene disposto che dovranno riunirsi di norma due volte al mese. Tali organi dovranno dedicarsi alla programmazione ed organizzazione dell’attività ispettiva attraverso lo sviluppo di modelli di analisi del rischio da cui possano derivare fenomeni di irregolarità in materia di lavoro e quindi degli obblighi contributivi.
Effettuate dette analisi, in sede di Commissione di programmazione saranno concordate liste di accertamenti ispettivi in materia previdenziale e successivamente si darà avvio a detti accertamenti, senza che intervenga una nuova procedura autorizzativa da parte dell’INL, permettendo al dirigente INPS competente per territorio di disporre e monitorare gli accertamenti in materia previdenziale.
Rilevante è quanto contenuto nella nota n. 120 del 13 aprile 2017 in materia di verbalizzazione e notificazione degli accertamenti di natura lavoristica, previdenziale o assicurativa.
La verbalizzazione unica trova spazio solo in materia di sanzioni amministrative e non con riferimento al recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi oggetto di omissione o evasione contributiva. Questo si evince dalla vigente disciplina normativa secondo cui alla contestazione delle violazioni amministrative si provvede da parte del personale ispettivo esclusivamente con la notifica di un unico verbale di accertamento e notificazione.
Quindi, quando si è di fronte ad una contestazione di violazioni amministrative e nello stesso tempo si rilevano accertamenti di natura previdenziali/assicurativi, non sempre è opportuno procedere a stilare un verbale unico in quanto diverse sono le tempistiche che riguardano le tipologie di accertamento e differenti sono i destinatari dei verbali stessi.
Pertanto se la notificazione di un unico verbale non è possibile, si deve operare attraverso distinti verbali.
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