Verbale di polizia direttamente acquisibile dalle parti

Pubblicato il 30 marzo 2013 Secondo la Cassazione - sentenza n. 6101 del 12 marzo 2013 - l’articolo 213 del Codice di procedura civile, il quale consente al giudice di richiedere atti ed informazioni alla pubblica amministrazione, non può essere utilizzato come uno strumento per sollevare le parti dall’onere probatorio su di esse incombente; ne consegue che le parti stesse non possono sollecitare l’esercizio, da parte del giudice, di tale potere officioso per acquisire documenti che potevano ottenere direttamente dall’amministrazione.

Così, nel caso di controversie risarcitorie scaturenti da sinistri stradali, le parti non possono pretendere che sia il giudice a disporre l’acquisizione d’ufficio, ai sensi della menzionata disposizione, del rapporto eventualmente redatto in occasione del sinistro dalle forze di polizia; ed infatti, tale documento può essere direttamente acquisito dalle parti, giusta l’espressa previsione in tal senso dell’articolo 11 del Codice della strada.
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