Il corretto trattamento fiscale da riservare alle perdite subite, a causa dell’assoggettamento della società debitrice\emittente a una procedura concorsuale (concordato preventivo), su un contratto di vendor loan e su strumenti finanziati convertibili in azioni è al centro della risposta n. 29 dell’8 ottobre 2018 dell'Agenzia delle entrate.
Il caso: una società ha stipulato un contratto di vendor loan e ha sottoscritto degli strumenti finanziari convertibili in azioni con un’emittente assoggettata a concordato preventivo nel 2017.
L'Agenzia:
Ne consegue che, nel caso esaminato: per presunzione legale, la perdita derivante dalla stipula del vendor loan (quota capitale e interessi maturati e non incassati) è deducibile in tale periodo di imposta ex art. 101 comma 5 del Tuir.
Non rileva, dunque, che i relativi componenti negativi di reddito siano transitati in bilancio nel corso di esercizi precedenti.
In merito alla perdita relativa alla quota capitale degli strumenti finanziari convertibili, trattandosi nel caso esaminato di titoli diversi dagli strumenti finanziari similari alle azioni (che costituiscono immobilizzazioni finanziarie), per l'agenzia le relative svalutazioni avrebbero dovuto rilevare fiscalmente nei periodi d’imposta in cui sono state operate in bilancio.
Pertanto, tale perdita non è deducibile in quanto i titoli in questione non rivestono la natura fiscale di crediti.
Inoltre, in merito alla perdita relativa agli interessi capitalizzati, la stessa concorrerà alla determinazione del reddito d’impresa nel periodo d’imposta di chiusura del concordato preventivo.
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