L’Agenzia delle Entrate chiarisce la portata della norma prevista dal Decreto Crescita, che ha introdotto l’obbligo per le piattaforme digitali di comunicare i dati relativi alle vendite a distanza.
Lo fa nella circolare n. 13 del 1° giugno 2020, con la quale illustra le modalità operative dell’adempimento previsto dal Decreto legge n. 34/2019, che ha anticipato parzialmente, a partire dal 1° gennaio 2021, la piena operatività delle disposizioni della Direttiva Ue 2017/2455.
Obiettivo della norma italiana è quello di introdurre degli adempimenti transitori a carico dei marketplace per contrastare l'evasione dell'Iva sulle operazioni intermediate dalle piattaforme online, in attesa dell'entrata in vigore della norma Ue.
Si rammenta che l’articolo 13 del “Decreto Crescita 2019” ha introdotto un obbligo di comunicazione per i soggetti passivi, residenti e non residenti, che gestiscono le interfacce elettroniche attraverso le quali sono facilitate le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea tra fornitori e acquirenti.
Si tratta di una disposizione transitoria che cesserà la sua efficacia il 31 dicembre 2020, in vista dell’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2021, dell’articolo 14-bis della Direttiva 2006/112/CE (“Direttiva IVA”).
Lo scopo è quello di consentire l’emersione e il monitoraggio del volume di affari IVA delle vendite a distanza UE ed Extra-UE, che le piattaforme stesse contribuiscono a facilitare, ponendo a carico di queste ultime determinati oneri.
A tal fine è, dunque, previsto che il soggetto passivo che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica (mercato virtuale, piattaforma, portale o mezzi analoghi), le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’Ue è tenuto a trasmettere, entro il mese successivo a ciascun trimestre, secondo modalità stabilite con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 luglio 2019, per ciascun fornitore, i seguenti dati:
la denominazione o i dati anagrafici completi, la residenza o il domicilio, l’indirizzo di posta elettronica;
il numero totale delle unità vendute in Italia;
a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia, l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita.
Nella circolare n. 13/2020, l’Agenzia parte dall’analizzare l’ambito soggettivo della norma riconoscendo che sono obbligati alla suddetta comunicazione tutti i soggetti passivi, stabiliti nel territorio dello Stato, anche se applicano regimi speciali, quli quello dell’agricoltura, editoria e del margine. Sono, invece, esclusi coloro che si avvalgono del regime forfetario, salvo il caso in cui effettuino acquisti per i quali sono debitori dell'imposta con il meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge).
Relativamente ai soggetti passivi non stabiliti, si devono considerare tenuti alla comunicazione sia i gestori delle piattaforme che non effettuano operazioni territorialmente rilevanti in Italia, sia quelli che pongono in essere tali operazioni. Questi ultimi, se privi di stabile organizzazione, sono tenuti alla identificazione diretta o mediante rappresentante fiscale ai fini dell'Iva.
Circa l’ambito oggettivo della disposizione, invece, la circolare ricorda che l'obbligo riguarda:
L’Agenzia ribadisce la necessità della corretta trasmissione da parte degli operatori.
In caso, infatti, di mancata o incompleta trasmissione dei dati, il gestore del mercato digitale è considerato debitore dell'Iva per quelle vendite a distanza per le quali non abbia trasmesso, ovvero abbia inviato in modo incompleto, i dati relativi ai fornitori dei beni venduti. Di conseguenza, l’incompleto o errato invio dei dati comporta il recupero dell’Iva, relativa alle vendite a distanza realizzate, in capo al soggetto che ha facilitato i servizi di marketplace.
Secondo quanto previsto dal provvedimento attuativo della norma di cui al Dl n. 34/2019, i soggetti passivi devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi a ciascun fornitore che ha effettuato almeno una vendita nel trimestre di riferimento, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, a partire dal trimestre di entrata in vigore dell’art. 13 del Decreto Crescita.
In sede di prima applicazione della normativa, è stato previsto che la prima trasmissione dei dati avvenisse entro il 31 ottobre 2019.
Tuttavia, chiarisce ora la circolare n. 13/E/2020, che ammette le obiettive condizioni di incertezza circa l’operatività della normativa, previste dallo Statuto del contribuente, è possibile riconoscere la conseguente disapplicazione della sanzione impropria, che consiste nel recupero dell’imposta in capo al marketplace.
Dunque, nel caso fosse stato necessario, sostituire o integrare le comunicazioni originarie, fino alla data di emanazione della circolare in oggetto, non è applicabile la disposizione di cui al citato art. 13, comma 3, in materia di responsabilità d'imposta del fornitore.
Ne consegue che l’errata o incompleta trasmissione dei dati effettuata sino al 31 maggio 2020, non determina il recupero dell’imposta in capo al gestore del marketplace.
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