Vendite immobiliari Cndcec su obblighi formativi

Pubblicato il 06 dicembre 2016

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili fornisce indicazioni in merito all'obbligo formativo per i professionisti (anche avvocati e notai) delegati dal giudice delle esecuzioni alle operazioni di vendite immobiliari, nelle more dell'emanazione del decreto del ministero della Giustizia che, in attuazione del dl n. 59/2016 (legge di conversione n. 119/2016), deve definire tali obblighi per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti abilitati.

Il decreto - le nuove disposizioni prevedono che possono ottenere l'iscrizione nell'elenco i professionisti che dimostrano di aver assolto gli obblighi di prima formazione, stabiliti con decreto del ministero della Giustizia - è in ritardo, il termine è scaduto a settembre 2016.

Valido l'elenco disciplinato dalla vecchia normativa

Professionisti e ordini non sono tenuti ad alcun nuovo adempimento: è quanto chiarisce il Cndcec nel pronto ordini 325/2016, pubblicato il 28 novembre 2016.

Per le nuove regole si deve attendere l'emanazione del decreto Giustizia e, fino alla scadenza del dodicesimo mese successivo all'emanazione dello stesso, le operazioni di vendita continuano a essere delegate a uno dei professionisti iscritti nell'elenco disciplinato dalla vecchia normativa.

Gli ordini non sono tenuti ad alcun adempimento anche in considerazione del fatto che gli elenchi presenti presso i tribunali hanno come scadenza naturale il 31 dicembre 2017, essendo stati formulati entro il 31 dicembre 2014 per il triennio 1° gennaio 2015-31 dicembre 2017.

 

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