Vendite esecutive. Prima guida Cndcec/FNC sul Portale

Pubblicato il 24 aprile 2018

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno analizzato il regime delle vendite esecutive a partire dal 2015 (Dl 83 del 27 giugno 2015, convertito con modificazioni dalla L. 132/2015).

Con il documento del 23 aprile 2018 - Portale delle vendite pubbliche e vendite telematiche: prime indicazioni - reso disponibile online, sono fornite le prime indicazioni utili al professionista ausiliario del giudice, in qualità di delegato alla vendita o custode.

Portale delle vendite pubbliche e vendite telematiche

Con il susseguirsi degli interventi normativi il processo esecutivo, specialmente immobiliare, ha subito significative innovazioni: è stato ridisegnato il sistema delle vendite caratterizzandolo con la definitiva obbligatorietà delle vendite telematiche, dalla pubblicità alla presentazione delle offerte, fino all’espletamento della gara.

Il lavoro si incentra principalmente sugli aspetti relativi al funzionamento ed operatività del Portale delle Vendite Pubbliche e alla gestione, nella generalità dei casi, del procedimento di vendita attraverso l’utilizzo delle modalità telematiche. Il decreto del Min Giustizia del 5 dicembre 2017 ufficializza il pieno funzionamento del portale ed il provvedimento del 12 gennaio 2018 del medesimo ministero ne detta le linee guida. A partire dall'11 aprile scorso tutte le vendite si svolgono con modalità telematiche e la pubblicità è online.

Nel documento sono annotate le criticità del sistema, come la possibilità di accedere all’area pubblica senza credenziali.

Operazioni di vendita a notai, avvocati e commercialisti

Il giudice dell’esecuzione è tenuto a delegare le operazioni di vendita, relativamente ai beni immobili pignorati, a professionisti specificamente individuati dalla legge, ad eccezione del caso in cui, sentiti i creditori, ravvisi l’esigenza di procedere direttamente alle operazioni di vendita a tutela degli interessi delle parti.

La delega delle operazioni di vendita è diventata, quindi, obbligatoria, apparendo ormai remota la possibilità che la vendita venga gestita direttamente dal giudice.

I professionisti cui possono essere delegate le operazioni di vendita - iscritti negli elenchi di cui all’art. 179-ter Disp. Att. c.p.c., cui il medesimo art. 591-bis c.p.c. rinvia – sono: Notai, Avvocati e Dottori commercialisti ed Esperti contabili, iscritti in appositi elenchi formati secondo le modalità di cui al menzionato art. 179-ter Disp. Att. c.p.c.

L'elenco dovrà contenere i nominativi dei professionisti che dimostrano di aver assolto taluni obblighi di formazione primaria e di formazione periodica stabiliti da un decreto di natura non regolamentare del Ministro della Giustizia, decreto non emanato. In assenza, sono sufficienti i requisiti già garantiti dalla normativa di settore.

La norma fa comunque salvo il potere del giudice delegato di conferire l’incarico a persona non iscritta in alcun elenco al ricorrere di speciali ragioni, indicando analiticamente i motivi di tale scelta.

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