Vendita sottocosto, non è dissipazione
Pubblicato il 05 febbraio 2015
Con
sentenza n. 5317 depositata il 4 febbraio 2015, la Corte di cassazione ha annullato, con rinvio, una condanna per
bancarotta fraudolenta patrimoniale irrogata all'amministratore unico e all'amministratore di fatto di una Srl,
accusati di aver
dissipato la merce presente nel magazzino,
vendendola sottocosto.
I giudici di Cassazione, in particolare, hanno accolto le doglianze avanzate dai due imputati che lamentavano un'
errata qualificazione della condotta loro imputata, dovendosi escludere che la vendita di merce sottocosto potesse integrare la fattispecie di bancarotta per dissipazione.
Non ha rilevanza penale – avevano, inoltre, sostenuto i due – la condotta dell'imprenditore che, in un settore come quello di specie (abbigliamento), al fine di evitare di trovarsi giacenze in magazzino difficilmente vendibili, decida di venderle sul mercato ad un prezzo inferiore a quello di costo.
E anche secondo la Suprema corte, la
condotta descritta nel capo di imputazione
non era riferibile all'ipotesi della
bancarotta per dissipazione – che richiede,
sotto il profilo oggettivo l'
incoerenza assoluta delle operazioni poste in essere e, sotto il
profilo soggettivo, la
consapevolezza di diminuire il patrimonio -, bensì, eventualmente, a quella di
bancarotta per distrazione.
Punibile solo la vendita sottocosto "sistematica e preordinata"
Ma l'ipotesi di
bancarotta per distrazione – ha continuato la Corte – richiede l'ulteriore
elemento della
sistematica e preordinata vendita sottocosto o comunque
in perdita di beni aziendali, elemento che non era stato considerato nella motivazione di condanna e che, pertanto, dovrà essere verificato e chiarito dalla Corte d'appello a cui è stato rinviato un nuovo esame della vicenda.