Vendita sottocosto, non è dissipazione

Pubblicato il 05 febbraio 2015 Con sentenza n. 5317 depositata il 4 febbraio 2015, la Corte di cassazione ha annullato, con rinvio, una condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale irrogata all'amministratore unico e all'amministratore di fatto di una Srl, accusati di aver dissipato la merce presente nel magazzino, vendendola sottocosto.

I giudici di Cassazione, in particolare, hanno accolto le doglianze avanzate dai due imputati che lamentavano un'errata qualificazione della condotta loro imputata, dovendosi escludere che la vendita di merce sottocosto potesse integrare la fattispecie di bancarotta per dissipazione.

Non ha rilevanza penale – avevano, inoltre, sostenuto i due – la condotta dell'imprenditore che, in un settore come quello di specie (abbigliamento), al fine di evitare di trovarsi giacenze in magazzino difficilmente vendibili, decida di venderle sul mercato ad un prezzo inferiore a quello di costo.

E anche secondo la Suprema corte, la condotta descritta nel capo di imputazione non era riferibile all'ipotesi della bancarotta per dissipazione – che richiede, sotto il profilo oggettivo l'incoerenza assoluta delle operazioni poste in essere e, sotto il profilo soggettivo, la consapevolezza di diminuire il patrimonio -, bensì, eventualmente, a quella di bancarotta per distrazione.

Punibile solo la vendita sottocosto "sistematica e preordinata"

Ma l'ipotesi di bancarotta per distrazione – ha continuato la Corte – richiede l'ulteriore elemento della sistematica e preordinata vendita sottocosto o comunque in perdita di beni aziendali, elemento che non era stato considerato nella motivazione di condanna e che, pertanto, dovrà essere verificato e chiarito dalla Corte d'appello a cui è stato rinviato un nuovo esame della vicenda.
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