In materia di vendita di immobili destinati ad abitazione, integra l’ipotesi di consegna di aliud pro alio, il difetto assoluto di licenza di abitabilità, ovvero l’insussistenza delle condizioni necessarie per ottenerla, in dipendenza di insanabili violazioni della legge urbanistica.
Lo ha esplicitato la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, accogliendo le ragioni degli acquirenti di un immobile, i quali, poco dopo la vendita, vi avevano riscontrato una forte umidità, dipesa, sulla scorta di accertamenti tecnici, dall'omessa esecuzione di taluni lavori da parte del costruttore. Avevano dunque richiesto la condanna di quest’ultimo al pagamento di quanto necessario per l’effettuazione di detti lavori, onde far conseguire all'edificio la licenza di abitabilità (non consegnata né esistente al momento della vendita, proprio per effetto di tali difetti strutturali).
Orbene la Suprema Corte ha in proposito precisato come il venditore di un immobile destinato ad uso abitativo, abbia sempre l’obbligo di consegnare all'acquirente il certificato di abitabilità, senza il quale l’immobile stesso è incommerciabile.
La violazione di tale obbligo può legittimare – conclude la seconda sezione civile con sentenza n. 2294 del 30 gennaio 2017 – sia la domanda di risoluzione del contratto, sia quella di risarcimento del danno, sia l’eccezione di inadempimento, e non è sanata dalla circostanza che il venditore, al momento della stipula, abbia già presentato una domanda di condono per sanare l’irregolarità amministrativa.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".