Deve ritenersi integrata la truffa contrattuale, in caso di mancata consegna di merce offerta in vendita ed acquistata sul web, allorché al versamento di un acconto, non faccia seguito la consegna del bene compravenduto ed il venditore risulti non più rintracciabile. Tale circostanza evidenzia, difatti, la presenza del dolo iniziale del reato, da ravvisarsi nella volontà di non adempiere all'esecuzione del contratto, sin dal momento dell’offerta on line.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, seconda sezione penale, chiamata a decidere in ordine alla condotta di un imputato che aveva venduto un veicolo per via telematica, ricevuto l’acconto da parte dell’acquirente e poi non consegnato il bene, rendendosi irreperibile.
Ha errato in proposito la Corte territoriale – secondo gli ermellini, con sentenza n. 18821 del 18 aprile 2017– laddove ha qualificato la condotta in questione quale insolvenza fraudolenta, sull'assunto della mancata ravvisabilità di artifici e raggiri, valorizzando piuttosto la pretesa dissimulazione, da parte del ricorrente, di uno stato di insolvenza.
E’ infatti pacifica, in giurisprudenza, l’affermazione secondo cui sussiste l’ipotesi della truffa, e non dell’insolvenza fraudolenta, quando l’inadempimento contrattuale – come nel caso de quo – sia l’effetto di un precostituito proposito fraudolento.
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