Vendita immobiliare. Acconti non restituiti, non è appropriazione indebita

Pubblicato il 05 dicembre 2017

Non integra il reato di appropriazione indebita, la condotta dell’agente immobiliare che non restituisce alla parte acquirente gli acconti ricevuti in relazione alla compravendita di un immobile mai trasferito (per risoluzione del relativo contratto). A chiarirlo, la Corte di Cassazione, seconda sezione penale.

Mero inadempimento civilistico

La mancata restituzione dell’acconto da parte dell’imputato qui ricorrente – quale obbligo nella specie derivante dalla risoluzione del contratto di compravendita – non dà luogo ad appropriazione indebita, ma ad un mero inadempimento di natura civilistica. Va difatti applicato il principio valevole per la caparra e relativo obbligo di restituzione, laddove la giurisprudenza ritiene difetti il presupposto essenziale dell’appropriazione indebita, ossia l’impossessamento di cosa altrui, in quanto la somma data a titolo di caparra passa nel patrimonio dell’accipiens (il quale ne diventa proprietario ed è tenuto, in caso di adempimento, ad imputarla alla prestazione ed, in caso di inadempimento, alla restituzione del doppio).

Benché, sotto il profilo civilistico, caparra ed acconto siano differenti, da un punto di vista penalistico invece - si legge nella sentenza n. 54521 del 4 dicembre 2017 – non è possibile effettuare alcuna distinzione, proprio perché entrambi non hanno vincoli di destinazione. Di conseguenza, entrando la somma di denaro nel patrimonio del ricevente, a carico di costui – se vengono meno gli effetti del contratto tra le parti con conseguenti obblighi restitutori – matura solo un obbligo di restituzione, che, ove non adempiuto, integra gli estremi di un inadempimento di natura civilistica.

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