Vendita forzata immobiliare e allegazione del certificato di destinazione urbanistica

Pubblicato il 22 dicembre 2017

Studio civilistico dei notai

Il Notariato ha diffuso un nuovo studio in materia di vendita forzata immobiliare, intitolato “L’allegazione del certificato di destinazione urbanistica al decreto di trasferimento di cui all’art. 591 bis c.p.c.”.

Nello studio n. 517-2017/C, approvato dal Gruppo di studio sulle Esecuzioni Immobiliari e Attività Delegate il 23 ottobre 2017, viene precisato come la disciplina processuale dell’acquisizione e allegazione del CDU “di cui all’art. 30 del Testo Unico Edilizia” nella vendita forzata immobiliare in esecuzione individuale è quella desumibile dal combinato disposto e dall’evoluzione degli articoli 567 e 591 bis c.p.c., 173 bis e 173 quater disp. att. c.p.c..

Per contro, non si applicherebbe l’articolo 30 Testo Unico Edilizia, “se non nella minima parte in cui lo stesso è richiamato dalle norme processuali”.

Questo – si legge nell’elaborato - perché la vendita forzata non è “atto tra vivi”, nè è stipulata”, e non può contenere dichiarazioni dell’alienante; la vendita forzata, poi, prevede un’espressa disciplina “che ha eliminato il concetto di vigenza e aggiornamento del CDU”, senza prevedere espressamente la sanzione della nullità del trasferimento nelle ipotesi di mancata allegazione.

Inoltre, il regime della nullità degli atti processuali è, comunque, diverso da quello degli atti negoziali, senza contare che la tutela del credito e della funzione giudiziaria sarebbe “idonea a prevalere, in determinati casi e in presenza di indici normativi, su altre disposizioni pure a tutela di interessi di rango pubblico”.

Lo studio è stato diffuso sul sito del Notariato il 21 dicembre 2017.

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