L’Agenzia delle entrate risponde ad un interpello sull’obbligo di emissione della fattura per i servizi di ricarica di veicoli ad alimentazione elettrica. Si chiedeva se l’erogazione del servizio di ricarica debba o meno essere esonerata dall'obbligo automatico di emissione della fattura, ex articolo 22, comma 1, n. 4) del d.P.R. n. 633 del 1972.
Con la risposta ad interpello n. 149 del 21 maggio 2019, l'Agenzia spiega che con riferimento alle colonnine per l’erogazione del servizio di ricarica ubicate in luoghi pubblici o privati, ma comunque fruibili al pubblico, il servizio può ricondursi alla nozione di “distributore automatico” e, come tale, ritenersi assoggettato agli obblighi ivi previsti in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.
L’agenzia precisa che:
La colonnina è un “distributore automatico” se è dotato di:
Si ricorda che i soggetti passivi che effettuano operazioni tramite distributori automatici sono tenuti a memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri, già a decorrere dal 1° aprile 2017 (ovvero dal 1° gennaio 2018 per i distributori automatici privi della c.d. “porta di comunicazione”, come stabilito dal provv. Agenzia delle Entrate n. 61936/2017).
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".