Veicoli elettrici. La colonnina è un “distributore automatico”

Pubblicato il 22 maggio 2019

L’Agenzia delle entrate risponde ad un interpello sull’obbligo di emissione della fattura per i servizi di ricarica di veicoli ad alimentazione elettrica. Si chiedeva se l’erogazione del servizio di ricarica debba o meno essere esonerata dall'obbligo automatico di emissione della fattura, ex articolo 22, comma 1, n. 4) del d.P.R. n. 633 del 1972.

Con la risposta ad interpello n. 149 del 21 maggio 2019, l'Agenzia spiega che con riferimento alle colonnine per l’erogazione del servizio di ricarica ubicate in luoghi pubblici o privati, ma comunque fruibili al pubblico, il servizio può ricondursi alla nozione di “distributore automatico” e, come tale, ritenersi assoggettato agli obblighi ivi previsti in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

Ricariche di veicoli elettrici, la fattura è solo su richiesta

L’agenzia precisa che:

  1. l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica non ricorre laddove il contribuente decida di continuare a certificare i corrispettivi mediante fattura, che, a partire dal 1° gennaio 2019, ai sensi dell’articolo 1 del d.lgs. n. 127 del 2015, deve essere elettronica e trasmessa tramite il Sistema di Interscambio;
  2. l’obbligo di emissione della fattura ricorre nelle ipotesi in cui la colonnina per l’erogazione del servizio venga data in uso al singolo privato, e quindi non sia nella disponibilità del pubblico che intenda usufruirne.

La colonnina di ricarica per i veicoli ad alimentazione elettrica è da ricondurre ai distributori automatici

La colonnina è un “distributore automatico” se è dotato di:

  1. una o più "periferiche di pagamento";
  2. un "sistema master", ossia un sistema elettronico dotato di CPU e memoria, capace di raccogliere i dati dalle singole periferiche di pagamento e memorizzarli;
  3. un erogatore di prodotti o servizi;
  4. una "porta di comunicazione" capace di trasferire digitalmente i dati ad un dispositivo atto a trasmettere gli stessi al sistema dell'Agenzia delle entrate.

Si ricorda che i soggetti passivi che effettuano operazioni tramite distributori automatici sono tenuti a memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri, già a decorrere dal 1° aprile 2017 (ovvero dal 1° gennaio 2018 per i distributori automatici privi della c.d. “porta di comunicazione”, come stabilito dal provv. Agenzia delle Entrate n. 61936/2017).

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