L’Agenzia delle entrate fissa i criteri e i termini per i controlli necessari prima dell'immatricolazione di veicoli provenienti da San Marino e dalla Città del Vaticano. Questi controlli sono obbligatori nei casi in cui non è richiesto il pagamento dell'IVA tramite il modulo "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 Elide).
Va segnalato che le relazioni commerciali tra Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, che non fanno parte dell'Unione Europea, sono improntate su procedure fiscali semplificate, specialmente per il versamento dell'IVA sui beni importati.
In generale, viene adottato il metodo del "reverse charge", come delineato nel comma 2 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633.
Tuttavia, negli ultimi anni sono emerse problematiche legate all'uso scorretto e fraudolento di queste semplificazioni, particolarmente nel commercio di autoveicoli.
Si è notata una tendenza a fornire false attestazioni di introduzione di veicoli da San Marino, che in realtà provengono dall'Unione Europea, al fine di sottrarsi al pagamento dell'IVA. Questo comportamento fraudolento ha facilitato l'elusione dei controlli fiscali esistenti, che normalmente richiedono il pagamento anticipato dell'IVA attraverso il modulo "F24 Versamenti con elementi identificativi", per gli acquisti di veicoli tra membri dell'UE.
A regolare i controlli in materia è intervenuto il provvedimento prot. 296689 del 16 luglio 2024, a seguito delle disposizioni di cui al comma 93, articolo 1, legge 30 dicembre 2023, n. 213, che ha introdotto il comma 9-ter all’articolo 1, DL 3 ottobre 2006, n. 262, convertito.
Infatti la legge di bilancio 2024 prevede che per l'immatricolazione o il trasferimento di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, anche nuovi, provenienti da San Marino o dalla Città del Vaticano, la domanda deve includere una copia del modulo F24 utilizzato per il pagamento unificato di tasse, contributi e altre somme.
Questo modulo deve indicare per ogni veicolo:
In pratica, questa normativa ha esteso ai veicoli provenienti da questi stati non appartenenti all'UE gli obblighi di pagamento e i relativi controlli antifrode già applicati ai veicoli di origine europea.
Ai sensi del comma 9, articolo 1, DL n. 262/2006, non è necessario effettuare il versamento dell'IVA tramite il modulo "F24 Versamenti con elementi identificativi" per certi tipi di transazioni di autoveicoli e motoveicoli. Queste riguardano:
Per ottenere il riconoscimento dell'esclusione dal versamento dell'IVA mediante il modulo "F24 Versamenti con elementi identificativi", nonché per la validazione di versamenti di imposta insufficienti ovvero incongruenti e di versamenti di imposta effettuati con modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” per un importo corrispondente all’imposta calcolata secondo l’aliquota I.V.A. agevolata qualora l’intestatario del veicolo sia portatore di handicap, è necessario inviare una richiesta formale alla direzione provinciale delle Entrate territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente alla data di presentazione dell’istanza stessa.
A questa richiesta devono essere allegati i seguenti documenti:
In aggiunta, si devono includere dichiarazioni dettagliate che corrispondano ai casi specifici citati nel provvedimento 296689/2024, fornendo una descrizione precisa di ogni circostanza.
La verifica sulla sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento dell’Iva mediante modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” avviene nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, esteso di altri 30 giorni qualora siano necessari riscontri specifici e più approfonditi da parte delle strutture competenti per il controllo.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".