E’ fissata al 31 gennaio 2017 la scadenza per effettuare la denuncia all’agenzia delle Entrate delle variazioni dei redditi dei terreni avvenute nel 2016. Se il terreno è dato in affitto per l’attività agricola, può adempiere direttamente l'affittuario.
Per quanto riguarda l’Irpef, il terreno con iscrizione al catasto può avere un reddito dominicale, riferito alla proprietà del bene, o un reddito agrario, relativo all’esercizio dell’attività agricola.
Si ha variazione in aumento del reddito dominicale quando si modifica la coltura indicata in catasto con una avente maggior reddito; si ha una variazione in diminuzione quando la coltura viene sostituita con una di minor reddito. Si può avere una variazione in diminuzione anche se la coltura non viene cambiata ma si verifica una riduzione della capacità produttiva del terreno per naturale esaurimento o per cause di forza maggiore.
Il contribuente deve comunicare all'agenzia delle Entrate la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono attraverso due modalità alternative:
- servendosi della trasmissione telematica tramite il software Docte 2,
- consegnando il modello all’ufficio competente.
Le variazioni in diminuzione hanno effetto dall'anno della modifica, se denunciate entro il 31 gennaio dell'anno successivo; se, invece, la denuncia avviene in data successiva, le modifiche hanno effetto dall'anno in cui è stata presentata la dichiarazione.
E’ prevista una sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro in caso di omessa denuncia.
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