L’obbligo, per i soggetti già sottoposti a misura di prevenzione personale ex lege n. 1423/1956 (ovvero a misure di prevenzione nei confronti di persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), di comunicare le variazioni del proprio patrimonio, si applica anche quando il provvedimento che ha disposto la misura è divenuto definitivo in data anteriore all'introduzione dell’obbligo medesimo.
E’ questo il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite penali della Corte di cassazione, con sentenza n. 16896 del 17 aprile 2019, con riferimento alla previsione di cui all’articolo 80 del Decreto legislativo n. 159 del 2011.
L’omissione di tale comunicazione – viene altresì ricordato - è penalmente sanzionata dall'art. 76, comma 7, del D.lgs. n. 159/2011.
Nel caso esaminato, la Suprema corte ha rigettato il ricorso presentato da un uomo, già destinatario di un provvedimento di prevenzione definitivo, ora indagato per il reato di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali, ovvero per inottemperanza all'obbligo di comunicazione citato.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".