Variazioni di domicilio nel giudizio tributario: precisazioni della Cassazione

Pubblicato il 21 gennaio 2019

Nel processo tributario, le variazioni del domicilio eletto o della residenza o della sede, sono efficaci, nei confronti delle controparti costituite, dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata loro notificata la denuncia di variazione.

Detto onere è previsto per il domicilio autonomamente eletto dalla parte.

Per contro, l'elezione del domicilio operata dalla parte presso lo studio del procuratore ha la mera funzione di indicare la sede dello studio del procuratore medesimo.

In questo caso, il difensore domiciliatario non ha, a sua volta, l'onere di comunicare il cambiamento di indirizzo del proprio studio ed è il notificante, per contro, ad avere l'onere di effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, ove quello a sua conoscenza sia mutato.

La notificazione, infatti, deve essere effettuata al domicilio reale del procuratore, anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte, ai sensi dell'articolo 17, comma terzo, del Decreto legislativo n. 546/1992.

Senza contare che se la notifica di atti processuali non va a buon fine per motivi non imputabili al notificante, “questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa”.

Difensore domiciliatario non ha onere di comunicare il mutamento

Sono questi gli assunti ribaditi dalla Corte di cassazione nel testo dell'ordinanza n. 672 del 15 gennaio 2019, di accoglimento del ricorso avanzato da una contribuente contro la decisione con cui la CTR aveva ritenuto ammissibile l'impugnazione promossa dall'Agenzia delle Entrate all'annullamento di un avviso di liquidazione.

Secondo i giudici di secondo grado, in particolare, l'appello era da ritenere ammissibile, in quanto stato notificato al difensore domiciliatario nominato dalla contribuente nel procedimento di primo grado, in assenza di comunicazione della variazione del domicilio.

E' il notificante che deve fare ricerche

Di diverso avviso la ricorrente, a parere della quale la CTR, nel ritenere legittima la notifica dell'appello e nel valutare comunque la richiesta di rimessione in termini formulata dall'Agenzia, avrebbe dovuto considerare le ragioni di caso fortuito o forza maggiore alla stessa correlate, che l'appellante avrebbe dovuto allegare.

Il giudice di appello, ossia, aveva errato nel dichiarare l'ammissibilità dell'impugnazione, posto che, nel caso concreto, l'amministrazione finanziaria non aveva documentato il trasferimento dello studio del domiciliatario e l'eventuale tentativo di notifica presso il nuovo studio.

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