UniEmens, rivisitata nel flusso la variabile retributiva

Pubblicato il 12 novembre 2018

Con circolare n. 106, del 9 novembre 2018, l’INPS ha definito l’elemento “variabile retributiva” ed il suo corretto utilizzo, determinando i limiti temporali di fruizione in considerazione dell’evoluzione del prodotto UniEmens.

Il DM del 7 ottobre 1993, aveva previsto: “qualora nel corso del mese intervengano elementi od eventi che comportano variazioni nella misura della retribuzione imponibile, può essere consentito ai datori di lavoro di tenere conto delle variazioni in occasione degli adempimenti e del connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato dall'intervento di tali fattori, fatta salva nell'ambito di ciascun anno solare la corrispondenza tra la retribuzione di competenza dell'anno stesso e quella soggetta a contribuzione”.

Gli eventi ed elementi sono:

Ai succitati eventi possono considerarsi assimilabili anche la indennità di cassa, i prestiti ai dipendenti, i compensi per ferie non godute, i compensi per lavoro straordinario (compreso l’istituto contrattuale della banca ore); di più: sono stati inclusi tra le variabili anche i congedi parentali di qualsiasi tipo.

Per garantire la corrispondenza tra la retribuzione di competenza dell’anno e quella soggetta a contribuzione, qualora detti eventi o elementi comportino variazioni in aumento o in diminuzione dell’imponibile nel periodo di competenza compreso tra gennaio e novembre, l’azienda tiene conto dei predetti eventi o elementi in occasione della denuncia del mese successivo, senza dovere utilizzare le variabili.

Di contro, la variazione della retribuzione imponibile di competenza del mese di dicembre dell’anno comporta l’utilizzo della variabile retributiva in esame nelle denunce di gennaio o febbraio dell’anno successivo.

Uniemens. Variabile retributiva, controllo automatizzato e rivisitazione causali

L’Istituto ha, adesso, ritenuto opportuno, da un lato, implementare nuove metodologie di controllo automatizzato, preordinate ad escludere anomalie nell’utilizzo delle variabili, dall’altro procedere ad una rivisitazione delle causali e del loro funzionamento, avendo anche riguardo al limite temporale per il loro utilizzo.

Alla luce di quanto sopra, il messaggio rende noto che le variabili FERIE e ROL saranno utilizzabili entro 12 mesi dal periodo cui i relativi eventi o elementi si riferiscono.

Oltre tale termine, il datore di lavoro, per recuperare gli importi riferiti alle indennità di ferie non godute ovvero ROL già corrisposti, dovrà avvalersi della regolarizzazione.

Le variabili DIMSTK, IMNEFI e IMPNEG sono eliminate.

Si ricorda che le variabili AUMIMP e DIMIMP, AIMPFI e DIMPFI saranno utilizzabili solo nei mesi di gennaio e febbraio di ogni anno e limitatamente ad eventi o elementi che si riferiscono al mese di dicembre dell’anno precedente.

Se riferite a lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995 (<TipoLavoratore>: “SY”, “SX” e “SZ”), il limite di utilizzo è circoscritto al massimo con riferimento al secondo mese antecedente a quello di esposizione.

Infine, con riferimento alle variabili AUMMAS e DIMMAS (e ad AUMSP1, DIMSP1, AUMSP2, DIMSP2 per gli sportivi professionisti), si confermano le consuete modalità di utilizzo.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore a partire dalle denunce relative al periodo di paga gennaio 2019.

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