Valutazione della fattibilità del piano di concordato riservata ai soli creditori
Pubblicato il 27 dicembre 2013
Secondo la Corte di cassazione – sentenza n.
24970/2013 – il giudice, a fronte di una istanza di concordato preventivo con continuità aziendale, può sindacare solo sulla evidente e assoluta incapacità del piano del debitore rispetto al raggiungimento degli obiettivi indicati.
Per contro la competenza a valutare la fattibilità economica del piano è intrisa di valutazioni prognostiche fisiologicamente opinabili e comportanti un margine di errore, “
nel che è insito anche un margine di rischio del quale è ragionevole siano arbitri i soli creditori in coerenza con l'impianto generale prevalentemente contrattualistico dell'istituto del concordato”.