Nell’ambito delle attività poste in essere per prevenire il rischio dell’antiriciclaggio, l’articolo 15 del D.Lgs 231 del 21 novembre 2007, modificato dal D.Lgs n. 90 del 25 maggio 2017, disciplina la valutazione del rischio ponendo in capo alle autorità di vigilanza e agli organismi di autoregolamentazione il compito di stabilire i criteri e le metodologie per la valutazione del rischio, che devono essere commisurati alla natura dell’attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati, i quali devono adottare procedure di valutazione del rischio oggettive e coerenti rispetto alle indicazioni fornite dalle autorità di vigilanza e dagli organismi di autoregolamentazione.
Il CNDCEC, lo scorso 16 gennaio, ha approvato le regole tecniche relative agli obblighi di autovalutazione del rischio, di verifica della clientela e di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni nell’ambito delle misure antiriciclaggio.
Le regole sono emanate ai sensi dell’art. 11, co. 2 del D.lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, in attuazione della direttiva 2015/849/UE relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
In particolare, gli organismi di autoregolamentazione sono responsabili dell’elaborazione e aggiornamento delle suddette regole tecniche, che riguardano le procedure e le metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell’esercizio della propria attività. Gli organismi sono anche responsabili della formazione e dell’aggiornamento dei propri iscritti in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Le regole tecniche approvate, su parere del Comitato di Sicurezza Finanziaria del 6 dicembre 2018, sono specificamente rivolte agli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e hanno ad oggetto i seguenti obblighi antiriciclaggio:
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