Valido l’accertamento induttivo basato su atti richiamati per relationem
Pubblicato il 06 dicembre 2010
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.
22724/2010, è stata chiamata a pronunciarsi su una controversia che vedeva coinvolto un contribuente e l’Amministrazione finanziaria, che aveva proceduto a rettificargli il reddito d’impresa e l’imponibile Iva per l’anno 2003, sulla base di acquisti non fatturati o sottofatturati a seguito del ritrovamento di alcuni documenti extracontabili presso l’azienda cedente.
Nei primi gradi di giudizio, il contribuente era risultato favorito dato che l’appello del Fisco era stato respinto perché non adeguatamente motivato.
Con il proprio intervento la Suprema Corte, rafforzando un orientamento già delineato dalla sentenza n. 25146/2005, ha sancito che il contribuente può ricevere una rettifica sulla base di un accertamento induttivo basato su un Pvc richiamato
per relationem e su documenti acquisiti da terzi estranei alla verifica. Cioè, il richiamo dei documenti
per relationem al Pvc è pienamente consentito all’ufficio a patto, però, che si realizzino due condizioni:
- il contribuente deve avere piena conoscenza degli atti richiamati del Pvc anche se quest’ultimo non è allegato in contenzioso;
- il contribuente deve essere informato dei nuovi elementi acquisiti presso terzi.
Per la Cassazione, dunque, l’atto richiamato giustifica l’accertamento presuntivo e il non riproporre in giudizio certi documenti è solo un’operazione di economia di scrittura che non pregiudica il contraddittorio.