Validazione INPS dell’accordo aziendale per l’esodo dei lavoratori prossimi a pensione

Pubblicato il 07 maggio 2015 L’INPS, con messaggio n. 3088 del 6 maggio 2015, ricorda che la prestazione di esodo disciplinata dalla Legge n. 92/2012 può essere oggetto anche di accordi sindacali nell'ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della Legge n. 223/1991 e che, in tal caso, l’accordo non necessita di ulteriori adesioni da parte dei dipendenti interessati, così come precisato nella circolare del Ministero del Lavoro n. 33/2013.

Quindi - specifica l’Istituto - nel caso in cui i datori di lavoro esodanti presentino accordi di cui alla citata Legge n. 223/1991, questi possono essere validati dall’INPS esclusivamente:

- nell’ipotesi in cui tutti i lavoratori indicati come destinatari della prestazione ex art. 4 siano in possesso dei requisiti prescritti e cioè raggiungano i requisiti per il trattamento pensionistico entro 48 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;

- nell’ipotesi in cui l’ accordo preveda che il medesimo resti valido in presenza di un numero minimo di lavoratori per i quali sia stata riscontrata la presenza dei requisiti, o indipendentemente da tale numero minimo.

Al contrario, l’accordo ai sensi della Legge n. 223/1991, non può essere validato dall’INPS se uno o più lavoratori di cui all’accordo non risultino in possesso dei requisiti prescritti e l’accordo non contenga la previsione ex ante di permanenza di validità dell’accordo medesimo.

Tuttavia, qualora manchino i requisiti in capo anche ad un solo lavoratore, le parti stipulanti l’accordo possono, ex post, comunicare all’Istituto di volere comunque procedere all’esodo ex art. 4 per i lavoratori in possesso dei requisiti ed a tal fine devono ripresentare, sul cassetto previdenziale aziende, la richiesta di accesso all’esodo (modello SC77) allegando la comunicazione di volere comunque procedere all’esodo per i lavoratori in possesso dei requisiti, sottoscritta anche dalle OO.SS. dei lavoratori stipulanti l’accordo in questione.
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