L’imputato non può invocare la nullità della notifica, se l’atto non gli è stato consegnato personalmente, bensì all’avvocato di fiducia nominato.
E’ quanto deciso dalla Corte di Cassazione, terza sezione penale, a fronte del ricorso di un imputato per spaccio di stupefacenti, il quale invocava la nullità della notifica di avviso di fissazione dell’udienza preliminare, in quanto avvenuta presso il proprio difensore di fiducia, sebbene gli atti precedenti gli fossero stati notificati personalmente alla propria residenza.
Al riguardo la Corte ha aderito – respingendo il ricorso sul punto – a quell’orientamento secondo cui, una volta che l’imputato abbia ricevuto la prima notifica, conosce dell’esistenza del procedimento a suo carico. Per cui, qualora abbia nominato un difensore di fiducia, è ben conscio che questi lo rappresenterà.
Al contempo il difensore che riceve la notifica ex art. 157 comma 8 bis c.p.p. per il suo assistito e non la rifiuta, assume un obbligo professionale di riferire allo stesso.
Il medesimo meccanismo non vale nel caso in cui manchi una nomina fiduciaria, in virtù del vincolo meno intenso che di fatto lega l’imputato al difensore d’ufficio. Pertanto, se all’imputato è stato assegnato un avvocato d’ufficio, le notifiche successive alla prima, andranno effettuate secondo le scansioni procedurali di cui all’art. 157 comma 1 – 7 c.p.p.
Diverso è ancora il caso in cui l’imputato abbia eletto o dichiarato domicilio, nel qual caso, per opera del disposto di cui all’art. 161 c.p.p., tutte le notificazioni, anche successive alla prima, andranno effettuate presso il domicilio dichiarato o eletto.
Orbene nel caso di specie – ha precisato la Corte Suprema con sentenza n. 19366 del 10 maggio 2016 – è pacifico che il ricorrente avesse nominato un difensore di fiducia, com’è altrettanto pacifico che non avesse eletto o dichiarato alcun domicilio.
Ne consegue che nessuna nullità è qui ravvisabile, atteso che la notifica della fissazione dell’udienza preliminare è avvenuta nel pieno rispetto della normativa (art. 157 comma 8 bis c.p.p.), ovvero con consegna al difensore di fiducia, sul presupposto che la notifica del primo atto all’imputato non detenuto fosse stata regolarmente eseguita ai sensi dell’art. 157 c.p.p. commi precedenti
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