Non si decade dalle agevolazioni “prima casa” fruite per l’acquisto di un immobile dichiarando di svolgere nel Comune, dove è situata l’abitazione, la propria attività prevalente ma poi, non essendosi verificate le aspettative lavorative, si integra la dichiarazione resa impegnandosi a fissare la propria residenza nello stesso comune in cui è ubicato l’immobile.
Il chiarimento è giunto con la risoluzione n. 53 del 27 aprile 2017 dell’agenzia delle Entrate.
Un avvocato ha dichiarato, nell’atto di acquisto di un immobile, di voler svolgere la sua attività prevalente nel Comune ove è situata l'unità acquistata e nello stesso tempo comunicava all’Ordine professionale di aprire uno studio professionale nel detto Comune. Però, poi, le aspettative lavorative in quel Comune venivano meno e il professionista dichiarava all’Ordine che lo studio non era mai stato avviato.
L’istante chiede se è possibile conservare il bonus “prima casa” integrando la dichiarazione resa nell’originario atto di acquisto ed impegnandosi a fissare la propria residenza nel Comune.
Le Entrate, nella risoluzione n. 53/2017, ricordano che le agevolazioni “prima casa” sono concesse in presenza delle condizioni stabilite dalla Nota II bis all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al TUR (DPR n. 131/1986); in particolare si richiede che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza, o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto.
Nel caso rappresentato, non sarebbe stato assolto il requisito richiesto (il contribuente non ha spostato la sua attività professionale nel comune in cui si trova l’immobile), ma tenuto conto che la norma prevede di poter di beneficiare delle agevolazioni in parola anche nel caso in cui l’acquirente si impegni a trasferire la residenza nel Comune nel termine di 18 mesi dall’acquisto, deve ritenersi valida, essendo tale termine ancora pendente, l’integrazione all’atto originario riguardante l’impegno a trasferire la propria residenza nel Comune in cui è sito l’immobile acquistato nel termine previsto.
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