Valida la sentenza con firma digitale

Pubblicato il 11 novembre 2015

La sentenza redatta in formato elettronico dal giudice e da questi sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 D.m. 21 febbraio 2011 n. 44, non è affetta da nullità per mancanza di sottoscrizione. E ciò, sia perché sono in tal modo garantite l'identificabilità dell'autore, l'integrità del documento e l'immodificabilità del provvedimento (se non dal suo autore), sia perchè la firma digitale è equiparata, quanto agli effetti, in tutto e per tutto alla sottoscrizione autografa, in forza dei principi contenuti nel D.Lgs 82/2005 (c.d. C.a.d.) e successive modifiche, applicabili anche al processo civile in forza di quanto disposto dalla Legge n. 24/2010 di conversione del D.l. 193/2009.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, con sentenza n. 22871 depositata il 10 novembre 2015, accogliendo solo in parte il ricorso di un soggetto, avverso la decisione con cui il Tribunale, in funzione di giudice dell'appello, aveva dichiarato parzialmente inefficace un atto di precetto opposto.

Quale prima doglianza, il ricorrente deduceva l'inesistenza della sentenza impugnata, in quanto contenente la sola firma digitale e non anche la sottoscrizione autografa del giudice, non consentendo pertanto l'identificazione del suo autore.

Equiparazione firma autografa/digitale, anche per le sentenze

Ma la Cassazione, nel respingere la censura, ha precisato che, sebbene le due firme (autografa e digitale) siano ontologicamente differenti, la loro piena equiparazione è ormai possibile, non tanto per via interpretativa, quanto per via legislativa.

Detta equiparazione, infatti, è stata pienamente attuata dalle norme concernenti il processo civile telematico che – contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente – si applicano anche alle sentenze, malgrado il legislatore non sia intervenuto ad adeguare direttamente l'art. 132, comma 5 c.p.c. Così come peraltro non è intervenuto a prevedere, modificando le relative disposizioni del codice di rito, che il requisito della forma scritta dei provvedimenti del giudice ex artt. 131 e seg. c.p.c., sia soddisfatto, qualora si tratti di documenti informatici, tramite la fruizione di programmi software.

 

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