Via libera dal Consiglio dei Ministri al decreto legge recante misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.
Il decreto legge, oltre a dettare ulteriori misure atte a contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per il periodo dal 7 aprile al 30 aprile 2021 e per la ripresa delle attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, contiene le attese norme in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2.
Lo rende noto il Consiglio dei Ministri con comunicato stampa di fine seduta del 31 marzo 2021.
Il decreto legge, approvato dal Governo e in via di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, stabilisce che, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 e per ragioni di tutela della salute pubblica, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da Covid-19.
Tale obbligo è applicabile fino alla completa attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
La vaccinazione costituisce requisito essenziale all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati.
La vaccinazione può essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestato dal medico di medicina generale.
Il decreto legge definisce un iter amministrativo celere, ma articolato, che prende avvio con la trasmissione, entro 5 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge e alla regione o alla provincia autonoma competente per territorio, dell'elenco:
Entro 10 giorni dalla ricezione degli elenchi, le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale dei soggetti rientranti negli elenchi.
Se non risulta che sia stata effettuata la vaccinazione anti Covid o ne sia stata presentata richiesta, la regione o la provincia autonoma comunica immediatamente all’azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.
L’azienda sanitaria locale di residenza invita l’interessato a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione che prova l’effettuazione della vaccinazione, l’omissione o il differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.
Scaduto il termine di 5 giorni senza che sia stata prodotta la documentazione richiesta, l’azienda sanitaria locale invita formalmente l’interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2.
In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l’azienda sanitaria locale invita l’interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale.
Decorsi i termini, l’azienda sanitaria locale competente accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne dà immediata comunicazione all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza.
L'atto di accertamento dell'inosservanza dell’obbligo vaccinale da parte dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
Tale sospensione viene immediatamente comunicata dall'Ordine professionale di appartenenza del personale sanitario.
Il datore di lavoro può adibire il lavoratore, ove possibile, a mansioni anche inferiori purchè diverse da quelle per le quali vi è l'obbligo vaccinale, applicando allo stesso il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, mansioni che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l’assegnazione a diverse mansioni non è possibile, scatta la sospensione senza retribuzione o altro compenso o emolumento, comunque denominato.
La sospensione dalla prestazione lavorativa è valida fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
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