Vaccino anti Covid obbligatorio per il personale sanitario. E se rifiuta?

Pubblicato il 01 aprile 2021

Via libera dal Consiglio dei Ministri al decreto legge recante misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.

Il decreto legge, oltre a dettare ulteriori misure atte a contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per il periodo dal 7 aprile al 30 aprile 2021 e per la ripresa delle attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, contiene le attese norme in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2. 

Lo rende noto il Consiglio dei Ministri con comunicato stampa di fine seduta del 31 marzo 2021.

Obbligo di vaccinazione per il personale sanitario

Il decreto legge, approvato dal Governo e in via di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, stabilisce che, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 e per ragioni di tutela della salute pubblica, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da Covid-19.

Tale obbligo è applicabile fino alla completa attuazione del piano  strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

La vaccinazione costituisce requisito essenziale all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati.

Limiti specifici

La vaccinazione può essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestato dal medico di medicina generale.

Trasmissione degli elenchi dei lavoratori

Il decreto legge definisce un iter amministrativo celere, ma articolato, che prende avvio con la trasmissione, entro 5 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge e alla regione o alla provincia autonoma competente per territorio, dell'elenco:

Verifica dello stato vaccinale

Entro 10 giorni dalla ricezione degli elenchi, le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale dei soggetti rientranti negli elenchi.

Se non risulta che sia stata effettuata la vaccinazione anti Covid o ne sia stata presentata richiesta, la regione o la provincia autonoma comunica  immediatamente all’azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.

L’azienda sanitaria locale di residenza invita l’interessato a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione che prova l’effettuazione della vaccinazione, l’omissione o il differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.

Invito alla vaccinazione 

Scaduto il termine di 5 giorni senza che sia stata prodotta la documentazione richiesta, l’azienda sanitaria locale invita formalmente l’interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l’azienda sanitaria locale invita l’interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale.

Accertamento dell'inosservanza dell’obbligo vaccinale 

Decorsi i termini, l’azienda sanitaria locale competente accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne dà immediata comunicazione all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza.

Effetti sul rapporto di lavoro

L'atto di accertamento dell'inosservanza dell’obbligo vaccinale da parte dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

Tale sospensione viene immediatamente comunicata dall'Ordine professionale di appartenenza del personale sanitario.

Il datore di lavoro può adibire il lavoratore, ove possibile, a mansioni anche inferiori purchè diverse da quelle per le quali vi è l'obbligo vaccinale, applicando allo stesso il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, mansioni che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l’assegnazione a diverse mansioni non è possibile, scatta la sospensione senza retribuzione o altro compenso o emolumento, comunque denominato.

La sospensione dalla prestazione lavorativa è valida fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

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