Utilizzo illecito di internet e posta elettronica sul posto di lavoro

Pubblicato il 03 novembre 2015

L'utilizzo personale della posta elettronica e della navigazione in internet, di difficile quantificazione temporale, la presenza di file di natura multimediale non legati all'attività lavorativa e l’istallazione di alcuni programmi coperti da copyright, di cui non sia stata accertata, però, l'utilizzazione oltre il periodo concesso come dimostrativo, esclude la particolare gravità del comportamento addebitabile al lavoratore sotto il profilo della sussistenza della giusta causa di licenziamento.

Sulla base di tale asserzione, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 22353 del 2 novembre 2015, ha ritenuto illegittimo un licenziamento intimato ad un dipendente responsabile delle suddette mancanze.

D’altra parte, nel caso di specie, non era emerso che l'utilizzo personale della posta elettronica e della navigazione in internet avessero determinato una significativa sottrazione di tempo all'attività di lavoro, né che la condotta del lavoratore avesse realizzato il blocco del lavoro, con grave danno per l'attività produttiva.

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