Utilizzo di materiali aziendali per propri interessi durante il lavoro? Licenziato

Pubblicato il 05 dicembre 2022

Sì al licenziamento disciplinare del lavoratore che abbia utilizzato, durante l'orario di lavoro, materiali aziendali al fine di costruire oggetti per uso proprio.

Con ordinanza n. 35399 del 1° dicembre 2022, la Sezione lavoro della Cassazione si è pronunciata sul licenziamento per giusta causa che una Srl aveva comminato ad un proprio dipendente, successivamente confermato dai giudici di merito.

Secondo la Corte d'appello, il materiale istruttorio raccolto confermava l'addebito disciplinare alla base della sanzione espulsiva, consistito nell'utilizzazione, per uso proprio, di materiali della società datrice al fine di realizzare oggetti durante l'orario di lavoro.

Anche se l'entità economica del bene e quella del danno arrecato all'impresa erano irrilevanti, il fatto contestato era stato giudicato di notevole gravità, atteso che il prestatore era venuto meno al dovere fondamentale di tenere a disposizione del datore di lavoro le proprie energie e di non utilizzare materiale aziendale per propri interessi.

Senza contare che lo stesso dipendente aveva anche coinvolto e distratto un collega dal suo lavoro ordinario, per verniciare il manufatto, oltre ad aver occultato il bene nell'armadietto personale.

Il tutto legittimava il licenziamento per giusta causa, risultando, la sanzione intimata, proporzionata all'illecito disciplinare.

Lavoro per conto proprio, recesso disciplinare

L'uomo si era rivolto alla Suprema corte, lamentando, tra i motivi, l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, di portata decisiva, per avere, la Corte territoriale, erroneamente valutato la deposizione testimoniale della figlia del lavoratore, la quale aveva esibito in giudizio un manufatto delle stesse fattezze di quello oggetto della contestazione disciplinare, anche se di colore diverso.

Tale doglianza è stata giudicata inammissibile dalla Corte di cassazione, secondo la quale la mancata valutazione di elementi istruttori non poteva integrare, di per sé, il denunciato vizio di omesso esame.

Alla base di tale ultimo vizio - ha precisato la Corte - deve esservi non una questione o un punto, ma un fatto in senso storico, vale a dire un accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale o un episodio fenomenico rilevante.

Per contro, non costituiscono fatti, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., le argomentazioni o deduzioni difensive, gli elementi istruttori o il vario insieme dei materiali di causa.

Era inammissibile, in definitiva, un'invocazione del vizio citato per sostenere il mancato esame di deduzioni istruttorie.

Da qui il rigetto della relativa censura e la conferma del licenziamento individuale del prestatore.

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