La normativa sulla definizione agevolata dei carichi fiscali affidati agli agenti della riscossione prevede che il perfezionamento avvenga solo con l'integrale pagamento delle somme dovute; è con tale modalità che si ha la definitiva estinzione del debito residuo e dell'eventuale giudizio pendente.
Infatti, come recita la legge di bilancio 2023 – legge n. 197/2022 – al comma 244, qualora non si ottemperi al versamento di una qualsiasi rata, la definizione non produce effetti e:
Lo ricorda l’Agenzia delle Entrate con risposta n. 364 del 30 giugno 2023 resa ad un contribuente che faceva presente di aver ricevuto tre atti di recupero di crediti IVA. Il pagamento delle cartelle, a tutt'oggi, è stato sospeso, in attesa dell'esito del contenzioso. L’istante intende avvalersi della definizione agevolata dei carichi fiscali affidati agli agenti della riscossione ricorrendo alla rateizzazione. In merito chiede:
Come premesso, dunque, solo con il versamento dell'ultima rata avviene il perfezionamento della definizione agevolata dei carichi fiscali e ciò comporta il diritto a ''rigenerare'' il credito riversato, al netto delle somme eventualmente corrisposte a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e per la notificazione della cartella di pagamento, nonché a titolo di interessi da rateazione.
Spiega la risposta n. 364/2023 che il credito rigenerato viene equiparato ai crediti Iva al rigo VL40 della dichiarazione dello stesso periodo di imposta in cui è stato perfezionato il pagamento della definizione agevolata e va posto nel quadro VX dove è possibile sia richiedere il rimborso sia destinarlo in detrazione e/o in compensazione.
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