Utilizzo dei Pvc nel processo penale solo col rispetto delle garanzie procedurali
Pubblicato il 04 febbraio 2015
L'
inosservanza, nell'ambito di
attività ispettive o di vigilanza, delle
disposizioni del Codice processuale penale è causa di
inutilizzabilità dei risultati probatori eventualmente emersi.
Ed infatti, se da un lato il
processo verbale di constatazione, essendo atto amministrativo extraprocessuale, può essere
acquisibile ed utilizzabile ai fini probatori
anche nell'ambito di un procedimento penale, dall'altro, è sempre
necessario procedere secondo le
modalità prescritte dall'articolo 220 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale.
Diversamente, la parte del documento redatta successivamente a detta emersione
non può assumere efficacia probatoria e non può essere utilizzata.
E' quanto evidenziato dai giudici di Cassazione nel testo della
sentenza n. 4919 del 3 febbraio 2015, pronunciata con riferimento ad una vicenda in cui,
a seguito di un controllo fiscale operato nei confronti di una società immobiliare, erano
emersi degli indizi di reato in ordine alla fattispecie di
dichiarazione infedele.
L'imputato si era lamentato che i verificatori, in tale contesto, non avevano proseguito l'ispezione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 220 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale a garanzia del contribuente.
In primo e secondo grado, tuttavia, era stata ritenuta irrilevante detta ultima circostanza, sull'assunto che il reato contestato presupponeva il superamento della soglia di punibilità nella misura indicata nella norma incriminatrice, superamento che poteva ricavarsi solo a seguito della valutazione finale di tutti gli elementi acquisiti in forza delle indagini compiute.
Secondo i giudici di merito, ossia, l'indizio di reato poteva discendere solo a seguito della valutazione complessiva dell'accertamento fiscale da compiersi alla fine delle indagini.
Argomentazione, questa, che non è stata condivisa dalla Suprema corte, la quale, annullando senza rinvio la sentenza impugnata, ha evidenziato come la medesima si risolvesse, di fatto, in una interpretazione abrogatrice della norma procedurale di garanzia.
Se, infatti – si legge nel testo della decisione – si dovessero aspettare i risultati complessivi dell'accertamento per valutare il superamento della soglia di punibilità, allora la conseguenza sarebbe che per i reati tributari che prevedono tale soglia non dovrebbero mai essere adottate le modalità previste dal citato articolo 220, con conseguente illegittima
elusione degli obblighi di legge, nonché
lesione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo.