Utilizzo dei dati Uniemens per il pagamento diretto delle indennità di malattia e maternità ai dipendenti non agricoli

Pubblicato il 04 marzo 2010

L’Inps, con la circolare n. 30 del 3 marzo 2010, fornisce istruzioni per il pagamento diretto delle indennità di malattia e maternità in favore dei lavoratori dipendenti a tempo pieno non agricoli e chiarisce in che modo si possono utilizzare le informazioni integrate contenute nelle denunce retributive mensili (Uniemens).

Partendo dalle indicazioni fornite con la precedente circolare n. 41 del 2006, l’Inps indica ora quali sono le modalità di liquidazione delle indennità di malattia e maternità, a pagamento diretto, in favore dei lavoratori dipendenti non agricoli con contratto di lavoro a tempo parziale (orizzontale, verticale o misto) mediante l’utilizzo delle informazioni integrate contenute nel flusso delle denunce mensili (UNIEMENS) tenendo presente che, ai fini della liquidazione delle prestazioni economiche in esame, la “retribuzione teorica” contenuta nel predetto flusso va, in taluni casi, riproporzionata.

Per garantire una omogeneità di trattamento su tutto il territorio nazionale, in attesa di ulteriori precisazioni su come procedere alla liquidazione delle suddette indennità, l’Ente previdenziale rende noto che per garantire la necessaria continuità tra perdita della retribuzione e fruizione delle prestazioni, gli uffici dovranno utilizzare esclusivamente i dati già presenti in Uniemens.

La richiesta ai lavoratori della documentazione aggiuntiva attestante le informazioni necessarie per la liquidazione delle indennità potrà avvenire nel solo caso in cui, al momento di presentazione della domanda, si accerta il mancato utilizzo del flusso Uniemens da parte del datore di lavoro. In tali circostanze, si dovrà richiedere al lavoratore la documentazione aggiuntiva: autocertificazione dei dati retributivi e contrattuali e ultime buste paga.

Con il documento di prassi in oggetto, inoltre, l’Inps rende noto che, dalla data di pubblicazione dello stesso, saranno eliminati con effetto immediato i modelli ind. mal 1 ed ind. mal 2 che i datori di lavoro dovevano compilare ai fini della liquidazione delle citate prestazioni economiche.

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