Utilizzabili le immagini del furto commesso dal dipendente acquisite senza rispettare lo Statuto dei lavoratori

Pubblicato il 18 febbraio 2015 Per giurisprudenza consolidata in tema di controllo del lavoratore, le garanzie procedurali imposte dall’art. 4, secondo comma, Legge n. 300 del 1970, espressamente richiamato dall’art, 114 del Codice per la Privacy (D.Lgs. n. 196/2003), per l'installazione di impianti e apparecchiature di controllo richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, dai quali derivi la possibilità di verifica a distanza dell'attività dei lavoratori, trovano applicazione ai c.d. controlli difensivi, diretti ad accertare comportamenti illeciti dei lavoratori.

Tali principi però, ha chiarito la Corte di Cassazione con sentenza n. 3122 del 17 febbraio 2015, si applicano quando tali comportamenti riguardino l’esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro, e non, invece, quando riguardino la tutela di beni estranei al rapporto stesso.

Conseguentemente esula dal campo di applicazione della norma il caso in cui il datore abbia posto in essere verifiche dirette ad accertare comportamenti del prestatore illeciti e lesivi del patrimonio e dell’immagine aziendale, come nel caso di specie in cui le immagini erano state registrate per accertare il furto di carburante da parte di dipendenti.

In particolare, ricordano gli Ermellini, la Corte, con sentenza n. 2117 del 28/01/2011 ha affermato che, in tema di controllo a distanza dei lavoratori, il divieto previsto dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori di installazione di impianti audiovisivi od altre apparecchiature per il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, riferendosi alle sole installazioni poste in essere dal datore di lavoro, non preclude a questo, al fine di dimostrare l’illecito posto in essere da propri dipendenti, di utilizzare le risultanze di registrazioni video operate fuori dall’azienda da un soggetto terzo, del tutto estraneo all'impresa e ai lavoratori dipendenti della stessa, per esclusive finalità "difensive" del proprio ufficio e della documentazione in esso custodita, con la conseguenza che tali risultanze sono legittimamente utilizzabili nel processo dai datore di lavoro.
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