Utili a doppia via su perdite e fusioni

Pubblicato il 13 maggio 2008 Con la riduzione dell’aliquota Ires al 27,5% - prevista dalla Manovra fiscale per il 2008 – si è prodotta come conseguenza l’innalzamento del prelievo su dividendi e plusvalenze relative a partecipazioni qualificate. A questo punto, però, emergono alcune difficoltà relative al trattamento dei dividendi durante il periodo transitorio della nuova disposizione. Le nuove percentuali di imponibilità si applicano ai dividendi formati con utili prodotti dalla società distributrice a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2007; alle plusvalenze e minusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2009. A questo punto, però, subentra una presunzione riguardante i dividendi: a partire dalle distribuzioni successive a quelle degli utili 2007, i dividendi attribuiti ai soci si considerano formati con utili che hanno scontato l’Ires al 33% e quindi da tassare al 40%. A tal fine, la movimentazione delle riserve di utili formatesi prima e dopo l’esercizio 2008 deve essere indicata nel “prospetto delle riserve” contenuto nei modelli di dichiarazione e la certificazione degli utili deve indicare la misura di imponibilità degli stessi. Nel compilare il prospetto si deve, inoltre, stabilire, in caso di copertura di perdite mediante annullamento di riserve, l’ordine di priorità nell’utilizzo delle riserve stesse. Le nuove riserve dovranno essere utilizzate per prima.
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