Usuranti. Entro martedì 6 la documentazione integrativa per la verifica dei requisiti

Pubblicato il 02 dicembre 2011 Con nuovo messaggio – n. 22647 del 30 novembre 2011 – l’Inps fornisce ulteriori chiarimenti in merito al decreto interministeriale 20 settembre 2011, riguardante le modalità attuative del Dlgs n. 67/2011 sul pensionamento anticipato per attività usuranti.

Il beneficio, consistente nella riduzione dei tempi di pensionamento, è subordinato al verificarsi di alcune condizioni: lo svolgimento di attività particolarmente faticose e pesanti per almeno sette anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci anni di attività lavorativa per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017, oppure per almeno la metà della vita lavorativa per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2018.

Con il nuovo documento di prassi, l’Inps precisa che per individuare il decennio di attività lavorativa si dovrà far riferimento all’anno solare. Per anno solare si intende l’anno intercorrente tra un qualsiasi giorno dell’anno e il corrispondente giorno dell’anno precedente. Nel computo del periodo di dieci anni non devono essere considerati i periodi di mancato svolgimento di attività lavorativa (non occupazione, mobilità, ecc.), che sono da considerare neutri.

Per i lavoratori che hanno presentato domanda per il riconoscimento del beneficio entro il 30 settembre 2011, che hanno maturato o maturino i requisiti per il pensionamento anticipato entro il 31 dicembre 2011, qualora abbiano cessato l’attività lavorativa prima della predetta data, i dieci anni di attività lavorativa da considerare sono quelli precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro. Mentre, per coloro che sono ancora in attività alla data del 31 dicembre 2011 e che hanno maturato o maturino i requisiti entro tale data, i dieci anni di attività lavorativa da considerare sono quelli precedenti il 31 dicembre 2011.

Per quanto riguarda il computo dei sette anni di svolgimento di attività particolarmente pesante, il messaggio spiega che si tiene conto dei periodi di svolgimento effettivo delle attività lavorative usuranti da parte dell’interessato, con esclusione dei periodi totalmente coperti da contribuzione figurativa. Inoltre, nel periodo di sette anni solari, anche non continuativi, deve essere compreso l’anno di maturazione dei requisiti.

Lo svolgimento delle lavorazioni particolarmente pesanti deve essere verificato sulla base della “Documentazione minima da presentare ai fini della procedibilità della domanda”. Coloro che hanno trasmesso la domanda entro lo scorso 30 settembre, ma questa è risultata incompleta, hanno tempo fino al prossimo 6 dicembre per corredare l’istanza con la documentazione integrativa.

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