Usucapione dichiarata senza bonus prima casa
Pubblicato il 25 marzo 2008
Afferma la pronuncia di Cassazione n. 5447 del 29 febbraio 2008 che la sentenza dichiarativa di usucapione – che è un modo di acquisto a titolo originario della proprietà o altro diritto reale di godimento, a seguito del possesso ininterrotto, pacifico, pubblico, non violento e continuato, per vent’anni, del bene - è inidonea a rappresentare il presupposto per l’applicazione dei benefici fiscali per l’acquisto della prima casa. La sentenza che dichiara l’acquisto verificatosi è, quindi, una mera sentenza di accertamento, che andrebbe tassata con l’aliquota dell’1% (Dpr 131/86, articolo 8, lettera c), tariffa, parte I). Agli atti accertativi dell’usucapione non sarebbero, così, applicabili le norme agevolatrici “degli atti di trasferimento a titolo oneroso”. Né si può invocare l’applicazione analogica a fattispecie di acquisizione della proprietà a titolo originario.