Uso improprio del badge: giusta causa di licenziamento

Pubblicato il 20 aprile 2023

E' grave la condotta del dipendente pubblico che, in maniera truffaldina, consegni al collega il tesserino attestante la propria presenza in azienda, facendolo timbrare per risultare presente quando ancora non ha raggiunto il luogo di lavoro.

Va inoltre considerata irrilevante la durata dell’assenza del lavoratore laddove la ripetizione della condotta, tutt’altro che episodica, ne connoti la gravità, giustificandone la sanzione espulsiva.

Tesserino al collega per attestare la propria presenza al lavoro? Licenziato

Lo ha precisato la Corte di cassazione, con ordinanza n. 10239 del 18 aprile 2023, nel confermare in via definitiva il licenziamento per giusta causa che un'azienda di trasporti aveva comminato ad un proprio dipendente cui era stato contestato un uso distorto del rilevatore delle presenze e del badge personale.

Nella decisione, gli Ermellini hanno evidenziato che l’operazione di sussunzione della condotta accertata nella fattispecie astratta e la valutazione di gravità effettuata dalla Corte di merito era stata motivatamente agganciata a standard di percezione del disvalore della condotta del tutto condivisi.

In proposito, è stato rammentato come l'attività di integrazione del precetto normativo di cui all'art. 2119 c.c. (norma cd. elastica), compiuta dal giudice di merito - ai fini della individuazione della giusta causa di licenziamento - non possa essere censurata in sede di legittimità se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza del giudizio di sussunzione del fatto concreto nella norma generale, ed in virtù di una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli standard esistenti nella realtà sociale.

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