Uso di servizi condominiali. Le liti al giudice di pace

Pubblicato il 28 ottobre 2015

Sono di competenza del Giudice di pace le controversie relative alle modalità d'uso dei servizi di condominio, sia che si tratti di riduzioni quantitative del diritto di godimento dei singoli condomini sulle parti comuni, sia che si tratti di limiti qualitativi alle facoltà connesse al diritto di comunione in relazione alle rispettive quote.

La competenza passa invece al Tribunale, laddove si controverta su limitazioni poste all' esercizio del diritto del condomino sulla sua proprietà esclusiva, per effetto di un atto obbligatorio, quale potrebbe essere una clausola regolamentare limitativa.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sesta sezione civile, con sentenza n. 21910 depositata il 27 ottobre 2015, confermando la competenza del Giudice di pace, in ordine ad una controversia concernete la richiesta di rimozione di alcuni oggetti che degli inquilini avevano depositato nella parte condominiale costituente "galleria" antistante delle unità immobiliari. Controversia che, a detta della Corte, rientra per l'appunto nella regolamentazione circa le modalità di utilizzo della cosa comune, mentre non è in discussione il diritto dei condomini all'utilizzo dello spazio antistante le rispettive unità immobiliari. 

 

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