Nelle facoltà universitarie a numero chiuso, l’esame di ammissione deve riguardare esclusivamente l’accesso al primo anno di corso, non agli anni successivi.
A chiarirlo il Tar per la Lombardia, Sezione terza, accogliendo le ragioni di uno studente, che aveva chiesto all’Università degli Studi di Milano la riconversione creditizia del titolo di Massofisoterapista, della Laurea in Osteopatia e della Laurea in Economia e Commercio, con l'iscrizione diretta al terzo anno del Corso di Laurea in Fisioterapia. Ma l’Università, nel rigettare l’istanza, aveva precisato che l’iscrizione è in ogni caso subordinata alla prova di ammissione e solo successivamente avrebbe potuto essere valutata, eventualmente, la carriera in precedenza svolta e l’eventuale ammissione ad anni successivi al primo, con convalida dei crediti.
Non dello stesso avviso il Tribunale amministrativo – a cui si era rivolto il ragazzo, difronte al diniego dell’Ateneo – che fa proprio, in proposito, il consolidato indirizzo del Consiglio di Stato. In particolare, nell’art. 4 Legge n. 264/1999 – che subordina l’ammissione ai corsi, i cui accessi sono programmati a livello nazionale o dalle singole università, al “previo superamento di apposite prove di cultura generale sulla base di programmi di scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi” - l’impiego della locuzione “ammissione”, fa riferimento al solo primo accoglimento dell’aspirante nel sistema universitario. Ne consegue che l’esame di ammissione vale solo per lo studente che si iscriva al primo anno di corso, non anche agli anni successivi.
Sulla scorta di ciò, i Giudici amministrativi – con sentenza n. 1823 del 15 settembre 2017 - hanno dunque annullato il gravato diniego dell’Università, obbligando quest’ultima ad adottare i provvedimenti conseguenti ed a valutare il percorso formativo del ricorrente entro i successivi 30 giorni.
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